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Regolamenti europei prodotti di illuminazione: Ecodesign ed etichettatura energetica

Regolamenti europei prodotti di illuminazione: Ecodesign ed etichettatura energetica

ECODESIGN: Definizione

L’insieme dei requisiti minimi europei che ha come obiettivo quello di eliminare dal mercato i prodotti meno “efficienti”*
*In termini di “progettazione ecocompatibile” .

Di conseguenza i prodotti finalizzati al mercato europeo, devono rispettare questi requisiti minimi.

ETICHETTATURA ENERGETICA: Definizione

Fornisce indicazioni (semplici e chiare) sull’efficienza energetica – ed altre caratteristiche – dei prodotti finalizzati alla vendita.

L’obiettivo è consentire all’utente finale di scegliere i prodotti (in fase di acquisto) anche sulla base della loro efficienza confrontandoli con altri presenti sul mercato.

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L’Unione Europea ha definito due Direttive per la messa in commercio dei prodotti di illuminazione in maniera sostenibile.

La sfida del raggiungimento di impatto ambientale 0 (zero) entro il 2050 è ambiziosa, ma gli stati membri dell’UE hanno già concordato delle attività per ridurre il consumo di energia del 55% entro il 2030.

Entrambe le Direttive nascono da due precedenti (con i corrispettivi Regolamenti tecnici), più complesse e articolate.

  • Direttiva ECODESIGN 2009/125/CE (CE 244/2009 + CE 245/2009 + CE 859/2009 + CE 347/2010 + CE 1428/2015 + UE 1194/2012 + UE 1428/2015)
  • Direttiva ETICHETTATURA ENERGETICA 2010-30-UE (UE 874/2012 + UE 518/2015 + UE 254/2017)

Ora aggiornate rispettivamente in:

  • Regolamento UE 2019/2020 – Single Lighting Regulation (SLR);
  • Regolamento UE 2019/2015 – Energy Labelling Regulation (ELR).
Entrambe sono entrate in vigore nel 2021.

Con questo “aggiornamento” non ci sarà più distinzione tra moduli LED, lampade e corpi illuminanti, ma si parlerà solo di:

  • Sorgente luminosa

 

Definizione: prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente specifiche caratteristiche ottiche.

Eccezioni: non comprendono LED singoli o chip LED; pacchetti LED; prodotti contenenti una o più sorgenti luminose rimovibili a fini di verifica; parti che emettono luci contenute in sorgenti dalle quali non possono essere rimosse.

  • Unità di alimentazione

Definizione: uno o più dispositivi, fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l’alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica.

Unità di alimentazione separata: l’unità di alimentazione che non è fisicamente integrata nella sorgente luminosa e che viene immessa sul mercato come prodotto separato o come parte di un prodotto contenitore.

  • Prodotto contenitore

Definizione: prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe.

Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell’unità di alimentazione separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa.

Regolamento ECODESIGN (UE) 2019/2020:
Single Lighting Regulation
  • «stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012»

  • «Il riesame evidenzia i vantaggi dell’aggiornamento e della semplificazione delle specifiche applicabili ai prodotti per l’illuminazione, in particolare grazie all’adozione di un unico regolamento che disciplini tale gruppo di prodotti.»

Art. 1: Campo di applicazione
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazioni separate;
– Parti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Art. 2: Definizioni
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazione; 
– Unità di alimentazione separata;
– Prodotto contenitore.

Art. 3 + Allegato II: Specifiche per la progettazione ecocompatibile
Ai fini della conformità e della verifica nel rispetto dei requisiti della SLR, le misurazioni e i calcoli dovrebbero essere effettuati:

  • secondo le norme armonizzate (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea);
  • secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili.

Art. 4: Rimozione delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate
Per la prima volta, i requisiti Ecodesign per le sorgenti luminose includono gli obblighi dell’economia circolare sulla rimovibilità dei componenti.

  1. sostituibilità senza danni permanenti al contenitore;
  2. accessibilità a fini di verifica;
  3. rimovibilità a fine vita utile.

Art. 6 + Allegato IV: Procedura di verifica ai fini di sorveglianza sul mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell’allegato IV del Regolamento, che include una tabella con le tolleranze ammesse ai fini della verifica.

Allegato V: Funzionalità dopo la prova di resistenza
In questo allegato sono riportati:
– i parametri da rispettare per la configurazione della prova (come le condizioni ambientali);
– misurazioni iniziali pre-test;
– metodi per la prova di resistenza;
– misurazioni finali post-test.

Art. 9: Riesame
Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico.

 

Regolamento ETICHETTATURA ENERGETICA (UE) 2019/2025:
Energy Labelling Regulation

Art. 1: Campo di applicazione
– Sorgenti luminose con o senza unità di alimentazione integrata;
– Sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Art. 2: Definizioni
Il Regolamento stabilisce requisiti di etichettatura per:
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazione;
– Unità di alimentazione separata;
– Prodotto contenitore.

Art. 3: Obblighi dei fornitori
I fornitori di sorgenti luminose assicurano che:
a.   ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (non in un prodotto contenitore) sia provvista di un imballaggio con un’etichetta energetica stampata;
b.   i parametri della scheda informativa del prodotto siano inseriti nella banca dati dei prodotti (EPREL 2.0);
c.   su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia resa disponibile in formato stampa;
d…h.   informazioni su documentazioni tecniche e messaggi pubblicitari;
i.   su richiesta del distributore, le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.

I fornitori di prodotti contenitori assicurano che:
Se una sorgente luminosa è immessa sul mercato in un prodotto contenitore, nel manuale d’uso o nel libretto di istruzioni deve figurare, in modo chiaramente leggibile, il testo seguente:
«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica X », dove X è sostituita dalla classe di efficienza energetica della sorgente luminosa in questione.
Se il prodotto contiene più sorgenti luminose, la dicitura può essere al plurale oppure ripetuta per ciascuna di esse, secondo i casi.
 

Art. 4: Obblighi dei distributori
I distributori assicurano che:
a.   presso il punto vendita, ogni sorgente luminosa non di un prodotto contenitore riporti l’etichetta messa a disposizione dal fornitore e che l’etichetta o la classe energetica sia ben visibile;
b…d.    informazioni su documentazioni tecniche e messaggi pubblicitari;
e.    le etichette sulle sorgenti luminose nei punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate in modo da coprire l’etichetta esistente, anche se stampata o apposta sull’imballaggio, entro diciotto mesi dall’applicazione del presente regolamento.

Art. 8: Riesame
Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico.
* Il riesame concerne, tra le altre cose, le classi di efficienza energetica, i metodi per valutare l’efficienza energetica delle sorgenti luminose nei prodotti contenitori e la possibilità di considerare aspetti dell’economia circolare.

Etichettatura energetica (Allegati II-V)

Allegato II: Classi di efficienza energetica e metodo di calcolo

Nell’ Allegato II troviamo una Tabella riportante le nuove classi riorganizzate e i rispettivi valori in termini di efficienza energetica (rapporto lm/W)

Di conseguenza, le classi si rimodulano come di seguito:

Dai valori riportati sembrerebbe, apparentemente, che le classi precedenti (che includevano anche delle sottocategorie della classe A) abbiano subito un “declassamento”.
La conversione, invece, dà semplicemente vita a un nuovo modello di riferimento ed è alla base di alcune motivazioni che riguardano:

  • Sia il consumatore finale, che così può fare scelte economicamente responsabili sulla base di una comprensione più immediata del risparmio energetico;
  • Sia per produttore che nel tempo sarà costretto a commercializzare prodotti sempre più ecosostenibili e che avrà un margine più ampio
  • sia in ottica di progresso tecnologico, poichè questo margine lascia ampio spazio all’arrivo di prodotti futuri sempre più sostenibili

Allegato III: Etichetta delle sorgenti – Diciture da riportare nell’etichetta:

  1. marchio o nome del fornitore;
  2. identificativo del modello del fornitore;
  3. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
  4. consumo di energia elettrica della sorgente luminosa in modo acceso per 1 000 ore, espresso in kWh;
  5. codice QR;
  6. classe di efficienza energetica conformemente all’allegato II;
  7. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2015»

Abbiamo notato (vedi punto 5, Allegato III) che il Regolamento (UE) 2019/2015 prevede nell’etichettatura anche un codice QR:

«codice di risposta rapida» (quick response, QR): il codice a barre a matrice che figura sull’etichetta energetica di un modello di prodotto che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti, EPREL.

Con l’entrata in vigore, dal 1 marzo 2021, delle nuove normative UE sull’etichettatura energetica, è un obbligo legale per i produttori caricare le informazioni dei loro prodotti nel database EPREL prima di venderli sul mercato.

Cos’è EPREL?

Il registro europeo delle etichette elettroniche gestito dalla Commissione Europea, contenente dati relativi alle prestazioni energetiche di tutti quei prodotti soggetti alla normativa in materia di efficienza energetica, non solo lampade ma anche grandi elettrodomestici.

Un vero e proprio database delle informazioni dei prodotti, caricate prima della vendita sul mercato.

A cosa serve EPREL?

Attraverso l’introduzione del QR sull’etichetta, il cliente finale può accedere alla parte pubblica di questo database con la scheda informativa completa di un prodotto.

EPREL include anche una parte riservata, ovvero non accessibile al pubblico ma solo alle autorità di vigilanza e alla Commissione Europea.