Figura di Preposto: Ruolo e compiti
LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021
Chi è?
Per descrivere correttamente questa figura possiamo fare fede all’ art. 2 del D. Lgs. 81/08:
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Ma vediamo insieme cosa significa, quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità.
Chi lo nomina?
Il datore di lavoro (che esercita le attività di cui all’art.3) e i dirigenti (che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite) devono individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza.
schematicamente:
Datore di lavoro/dirigente > nomina il > Preposto > che vigila sui > Lavoratori in termini di sicurezza
Quali sono i suoi obblighi?
Il preposto ha il dovere di:
(1) sovrintendere e vigilare che i singoli lavoratori rispettino i loro obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di:
– salute e sicurezza sul lavoro,
– uso dei mezzi di protezione, collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (certificati per il loro impiego) messi a loro disposizione,
– non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti;
(2) intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza o informare i superiori diretti;
(3) verificare che esclusivamente i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave o di entità specifica;
(4) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio o in caso di emergenza;
(5) informare i lavoratori esposti a un pericolo circa il rischio stesso e le disposizioni da prendere in materia di protezione;
Inoltre deve:
(6) astenersi – salvo eccezioni motivate – nel richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave o immediato;
(7) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente:
– le deficienze dei mezzi (come ad esempio la non operatività delle protezioni della macchina),
– la mancanza di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale,
– ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
(8) interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
Ha bisogno di corsi di formazione?
Così come spesso accade per molte figure cardine in un complesso lavorativo, specialmente in ambito “sicurezza” anche la figura del preposto è soggetta a un’adeguata formazione e a frequenti aggiornamenti in materia.
Con quale frequenza?
Il nuovo comma 7 ter dell’art.37 *
«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;
*sulla base di un nuovo Accordo unico da adottarsi entro il 30 giugno 2022