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Direttive Bassa Tensione e E.M.C.: nuove regole apparecchi elettrici

 Le direttive Bassa Tensione e E.M.C. (2014/35/UE e 2014/30/UE) in materia di apparecchi elettrici, sostanzialmente rielaborate, dovranno essere recepite entro il 20/04/2016

 Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 marzo 2014 sono state pubblicate le nuove direttive Bassa Tensione e E.M.C. del Parlamento europeo e del Consiglio: 2014/35/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e 2014/30/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla Compatibilità Elettromagnetica.

 Come occorre premunirsi?

 Nel periodo transitorio di due anni i nuovi prodotti dovranno risultare conformi alle Direttive Bassa Tensione e  E.M.C., mentre quelli che erano in commercio e conformi alle precedenti 2006/95/CE e 2004/108/CE si potranno vendere solo fino al 20/04/2016, dopodiché si dovranno necessariamente adeguare alle nuove Direttive.

 Gli operatori economici hanno quindi a disposizione poco più di sei mesi per verificare le loro scorte entro la data di abrogazione, per evitare di immettere prodotti non più conformi.

 Quali sono gli obiettivi fondamentali di queste direttive e quali i campi di applicazione?

 Gli obiettivi consistono nell’ assicurare al consumatore finale un alto grado di tutela della salute e della sicurezza, e garantire allo stesso tempo il buon andamento del mercato interno.

 I campi di applicazione rimangono gli stessi: per la direttiva Bassa Tensione i prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata, e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua; per la direttiva E.M.C. la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature (come definite dall’Art.3 della Direttiva stessa).

 Queste nuove direttive introducono una serie di aggiornamenti volti a potenziare il processo di controllo della conformità dei prodotti, specificando meglio le responsabilità a cui tutti i soggetti coinvolti nel processo di progettazione, realizzazione e vendita devono adeguarsi.

 Quali sono le novità più rilevanti?

  • Distinzione degli obblighi e definizione delle responsabilità dei diversi operatori economici (importatore, fabbricante, distributore, rappresentante autorizzato)
  • Nuova tracciabilità dei prodotti, gestione dei reclami e prove a campione sui prodotti
  • Dichiarazione UE di Conformità, Fascicolo Tecnico e chiarimenti in merito all’intervento di un Organismo Notificato
  • Introduzione dell’Analisi dei Rischi
  • Migliore identificazione e tracciabilità dei prodotti, gestione dei reclami e prove a campione sui prodotti
  • Indicazione sul prodotto (dove possibile) dell’indirizzo postale del costruttore

 Il Fascicolo Tecnico deve permettere di valutare la conformità ai requisiti essenziali. Deve comprendere la descrizione generale del prodotto, disegni e schemi di progettazione e fabbricazione (con le relative spiegazioni), l’elenco delle norme utilizzate e descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza non coperti dalle norme, i risultati dei calcoli di progetto, controlli e relazioni sulle prove eseguite.

 Per quanto riguarda la Dichiarazione UE di Conformità, è necessario indicare il nome del Fabbricante o del Mandatario nell’Unione Europea, il riferimento alle Norme armonizzate e alle specifiche per cui è dichiarata la conformità, l’identificazione di colui che firma, le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE, nonché la relativa descrizione del prodotto.

 E’ obbligatorio conservare e tenere a disposizione la documentazione per 10 anni; gli operatori economici devono inoltre informare le autorità nazionali responsabili della sorveglianza del mercato in caso si siano verificati o si presupponga l’esistenza di problemi relativi alla sicurezza o alla conformità dei prodotti.

 EQS è in grado di supportare le aziende attraverso tutte le fasi dell’adeguamento alle nuove direttive:

  • Consulenza Tecnico/Normativa per la verifica e la realizzazione dei Fascicoli Tecnici dei prodotti
  • Analisi dei rischi
  • Eventuale esecuzione dei test (mancanti o ritenuti poco affidabili)
  • Audit ed ispezioni preliminari, a produzione iniziata e pre-shipment presso i fornitori per verificarne l’affidabilità
  • Consulenza Legale/Amministrativa per la contrattualistica internazionale con invio di modelli e verifica finale
  • Spedizione con sdoganamento in Italia
  • Ricerca fornitori

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2014/35/UE

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