E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la nuova Direttiva PED del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
La nuova direttiva PED 2014/68/UE ha sostituito la vecchia direttiva 97/23/CE, (che sarà abrogata a partire dal 19 luglio 2016) ed entrerà in vigore per le parti legate al Regolamento CE 1272/2008 1° giugno 2015.
L’applicazione della nuova Direttiva PED è obbligatoria dal 19 luglio 2016. I certificati emessi secondo la vecchia Direttiva 97/23/CE rimarranno validi con le modalità indicate nella nuova Direttiva.
La 2014/68/EU stabilisce che la fabbricazione di attrezzature a pressione “esige l’impiego di materiali sicuri”.
– Entro il 28 febbraio 2015 devono essere recepite le disposizioni legislative relative alla classificazione dei fluidi in Art. 13 (alcuni fluidi ora appartenenti al gruppo 2 passeranno al gruppo 1 o viceversa; inoltre cambierà la categoria di rischio di alcune attrezzature).
– Il 1 giugno 2015 entrerà in vigore per le parti legate al regolamento CE 1272/2008.
Le attrezzature a pressione immesse sul mercato a partire dal 1° giugno 2015 dovranno tenere conto della nuova classificazione dei fluidi.
– Entro il 18 luglio 2016 entrerà in vigore per le disposizioni relativi agli altri articoli, in particolare quelli legati alla responsabilità degli operatori economici.
L’ Importatore e il Distributore, prima dell’immissione sul mercato, sono tenuti a verificare che il Fabbricante abbia seguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità (art. 14) e devono accertarsi che il Fabbricante abbia realizzato la Documentazione Tecnica.
E’ previsto un “controllo interno della produzione” da parte del Fabbricante. Il Fabbricante cioè, si accerta e dichiara (sotto la sua esclusiva responsabilità) che l’attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti della Direttiva.
Il primo obbligo del Fabbricante è l’ elaborazione della Documentazione Tecnica. Tale documentazione, oltre a consentire di valutare la conformità dell’attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti, deve includere un’ analisi e una valutazione adeguate dei rischi.
Solo al termine della stesura della documentazione tecnica il Fabbricante può redigere la Dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE.
Il fabbricante ha l’obbligo di “analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi…” (All.I Requisiti Essenziali di Sicurezza)
L’Analisi dei pericoli non è più considerata sufficiente, ad essa il Fabbricante dovrà accostare l’Analisi e valutazione dei rischi (quantitativa e probabilistica).
Eqs è in grado di supportare gli Operatori Economici in tutte le fasi di elaborazione della Documentazione Tecnica per la Direttiva PED soprattutto per quanto riguarda il documento di Analisi dei Rischi.