La Direttiva RoHS (dall’inglese: Restriction of Hazardous Substances Directive), che impone restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), e la Direttiva RAEE, che regola l’accumulazione, il riciclaggio e il recupero delle apparecchiature elettriche, sono due importanti direttive, che, pur avendo obiettivi diversi, convergono nell’intento di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente.
Direttiva RAEE
La Direttiva 2012/19/UE è stata recepita con il D.lgs. 49/2014.
Quali sono le novità più rilevanti?
- La definizione di AEE rimane la stessa: «Apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono*, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua.
*In relazione alle AEE, “che dipendono” indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste.
- “Ritiro uno contro zero”, facoltativo per i piccoli venditori, è un obbligo per i distributori di AEE (Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica) con superficie di vendita superiore a 400 mq, che dovranno ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori, e senza nessun obbligo di acquisto di AEE equivalente.
- Maggiore chiarezza nella distinzione tra RAEE domestici e RAEE professionali; i cosiddetti “dual use”, (usati sia dai nuclei domestici che non), sono da considerarsi RAEE provenienti dai nuclei domestici
- Mantenimento dell’esclusione per le lampade ad incandescenza ma inclusione dei LED all’interno del campo di applicazione.
- Aggiunta nelle 10 categorie dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici*
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli strumenti industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici
*“Rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici”: sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici I rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10kW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel raggruppamento n.4 dell’Allegato I del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza superiore o uguale a 10kW sono considerati RAEE professionali.
- Dal 15 agosto 2018 è prevista l’apertura dello scopo, con il passaggio da 10 a 6 categorie più ampie. Dopo tale data si assisterà cioè all’estensione del campo di applicazione; tutte le AEE dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:
- Apparecchiature per lo scambio di temperatura
- Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
- Lampade
- Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)
- Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
- Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
Direttiva RoHS
La Direttiva 2011/65/UE è stata recepita con il D.lgs. 27/2014.
Quali sono le novità più rilevanti?
- Rimane invariato l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso e i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei :
– Piombo (0,1 %)
– Mercurio (0,1 %)
– Cadmio (0,01 %)
– Cromo esavalente (0,1 %)
– Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
– Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- La definizione di AEE è la stessa della direttiva RAEE
- Rispetto alla precedente formulazione, vengono eliminati i collegamenti alla RAEE, ad esempio per quanto riguarda l’elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito all’allegato I della nuova direttiva:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- Distributori automatici
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
- Viene a mancare l’approccio che permetteva di escludere alcuni prodotti perché non rientranti in una delle 10 categorie.
- Vengono introdotte due categorie di apparecchi precedentemente escluse (dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali).
- Le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva, possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019, con alcune restrizioni:
- Dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo 22/07/2014
- Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22/07/2016
- Strumenti di monitoraggio e controllo industriali 22/07/2017
Se la RAEE è una direttiva di immissione sul mercato nazionale, la RoHS II è una direttiva di immissione sul mercato comunitario, che prevede per i prodotti sottoposti a tale direttiva la marcatura CE, la Dichiarazione di Conformità e il Fascicolo Tecnico.
EQS potrà chiarire i dubbi relativi ai campi di applicazione e alle prossime scadenze, nonché provvedere ai test, alla redazione della Dichiarazione di Conformità e alla stesura del Fascicolo Tecnico contenente tutta la documentazione necessaria alla verifica di conformità del prodotto.