Direttive Bassa Tensione e E.M.C.: nuove regole apparecchi elettrici Ecodesign e Etichetta energetica

Direttive RoHS e RAEE: adempimenti e scadenze

La Direttiva RoHS (dall’inglese: Restriction of Hazardous Substances Directive), che impone restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), e la Direttiva RAEE, che regola l’accumulazione, il riciclaggio e il recupero delle apparecchiature elettriche, sono due importanti direttive, che, pur avendo obiettivi diversi, convergono nell’intento di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente.

Direttiva RAEE

La Direttiva 2012/19/UE è stata recepita con il D.lgs. 49/2014.

Quali sono le novità più rilevanti?

  • La definizione di AEE rimane la stessa: «Apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono*, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua.

*In relazione alle AEE, “che dipendono” indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste.

  • “Ritiro uno contro zero”, facoltativo per i piccoli venditori, è un obbligo per i distributori di AEE (Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica) con superficie di vendita superiore a 400 mq, che dovranno ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori, e senza nessun obbligo di acquisto di AEE equivalente.
  • Maggiore chiarezza nella distinzione tra RAEE domestici e RAEE professionali; i cosiddetti “dual use”, (usati sia dai nuclei domestici che non), sono da considerarsi RAEE provenienti dai nuclei domestici
  • Mantenimento dell’esclusione per le lampade ad incandescenza ma inclusione dei LED all’interno del campo di applicazione.
  • Aggiunta nelle 10 categorie dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici:
  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici*
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli strumenti industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
  8. Dispositivi medici
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  10. Distributori automatici

*“Rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici”: sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici I rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10kW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel raggruppamento n.4 dell’Allegato I del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza superiore o uguale a 10kW sono considerati RAEE professionali.

  • Dal 15 agosto 2018 è prevista l’apertura dello scopo, con il passaggio da 10 a 6 categorie più ampie. Dopo tale data si assisterà cioè all’estensione del campo di applicazione; tutte le AEE dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:
  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Direttiva RoHS

La Direttiva 2011/65/UE è stata recepita con il D.lgs. 27/2014.

Quali sono le novità più rilevanti?

  • Rimane invariato l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso e i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei :

–    Piombo (0,1 %)

–    Mercurio (0,1 %)

–    Cadmio (0,01 %)

–    Cromo esavalente (0,1 %)

–    Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

–    Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

  • La definizione di AEE è la stessa della direttiva RAEE
  • Rispetto alla precedente formulazione, vengono eliminati i collegamenti alla RAEE, ad esempio per quanto riguarda l’elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito all’allegato I della nuova direttiva:
  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
  8. Dispositivi medici
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
  10. Distributori automatici
  11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
  • Viene a mancare l’approccio che permetteva di escludere alcuni prodotti perché non rientranti in una delle 10 categorie.
  • Vengono introdotte due categorie di apparecchi precedentemente escluse (dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali).
  • Le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva, possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019, con alcune restrizioni:
  1. Dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo 22/07/2014
  2. Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22/07/2016
  3. Strumenti di monitoraggio e controllo industriali 22/07/2017

Se la RAEE è una direttiva di immissione sul mercato nazionale, la RoHS II è una direttiva di immissione sul mercato comunitario, che prevede per i prodotti sottoposti a tale direttiva la marcatura CE, la Dichiarazione di Conformità e il Fascicolo Tecnico.

EQS potrà chiarire i dubbi relativi ai campi di applicazione e alle prossime scadenze, nonché provvedere ai test, alla redazione della Dichiarazione di Conformità e alla stesura del Fascicolo Tecnico contenente tutta la documentazione necessaria alla verifica di conformità del prodotto.

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