Il 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196;
Il campo di applicazione, inteso come filosofia del DL, è riassunta all’articolo 1, mentre per avere una panoramica degli oggetti per i quali sono necessari provvedimenti immediati, si può far riferimento agli allegati.
OBIETTIVO DEL DECRETO:
Ridurre l’inquinamento, in particolare degli ambienti acquatici, derivante dallo smaltimento di imballaggi alimentari il cui impiego è limitato ad un unico utilizzo, ma anche invitare gli imprenditori a rivedere radicalmente la filiera produttiva, così da migliorare ed ottimizzare il ciclo di vita del prodotto
Se volessimo una fotografia degli imballaggi qui definiti, ci accorgeremmo che non si parla soltanto dei monouso comunemente noti, quali bicchieri, posate e piatti.
Rientrano altresì contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto e d’asporto, pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, le cannucce, gli agitatori per bevande , i contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze e bicchieri in PS comprensivi di relativi tappi e coperchi, contenitori per bevande con capacità fino a 3 litri, esclusi quelli in vetro o metalli o impiegati per fini medici speciali.
Sono descritti negli allegati anche altri oggetti che esulano dal campo alimentare, come assorbenti, tamponi, salviette, prodotti del tabacco, i bastoncini cotonati, le aste per palloncini.
Alcuni dettagli importanti da ricordare sono:
Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento;
A tal proposito si suggerisce un’attenta lettura dell’articolo 5, relativo alle Restrizioni all’immissione sul mercato, per una comprensione di tutte le possibili eccezioni.
Anche gli articoli monouso rientrano nelle disposizioni di etichettatura definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
Sanzioni definite nell’articolo 14, da 2.500 euro a 25.000 euro.