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Diagnosi energetica per le Aziende

L’approvvigionamento energetico rappresenta oggi una delle maggiori voci di costo delle Aziende italiane

I professionisti del settore EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) di European Quality Standard, posso essere un importante partner per la Vostra Azienda grazie alla redazione di un documento fondamentale in merito a tematiche relative all’efficienza energetica: la diagnosi energetica.

L’Esperto in gestione dell’Energia è una figura professionale definita dalla norma UNI CEI 11339:2009 e rappresenta oggi una figura strategica e necessaria sia per le aziende energivore che per le aziende che offrono servizi di efficienza energetica, quali le ESCo, o per le aziende che intendono implementare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 e per tutte quelle organizzazioni che vogliono promuovere il concetto di sostenibilità e risparmio energetico.

Grazie ad una diagnosi energetica è possibile intraprendere un processo virtuoso atto al risparmio di energia primaria, una miglior comprensione del contesto energetico aziendale, un miglioramento continuo e quindi un contenimento dei costi.

In alcuni casi, la diagnosi energetica può essere obbligatoria (Dlgs 102/2014) o indispensabile per l’accesso a bandi regionali o incentivi statali per l’efficienza energetica.

European Quality Standard è il Network internazionale di Laboratori, Enti Notificati, professionisti e consulenti in grado di offrire il miglior servizio in termini di economicità, rapidità ed efficienza anche per questo servizio.

 

 

 

Sostanze tossiche e metalli pesanti nell’industria del tessile

L’industria tessile è la seconda più inquinante al mondo e in fase di produzione ricorre a più di duemila sostanze chimiche, alcune delle quali dannose per la salute e per l’ambiente. L’associazione Greenpeace si occupa da anni di realizzare campagne di sensibilizzazione, di testare i prodotti e di promuovere standard di sicurezza che garantiscano l’uniformità dei prodotti tessili alla normativa europea vigente e una produzione di filati e tessuti privi di sostanze tossiche. Esiste, infatti, un regolamento del Parlamento Europeo – REACH – che stabilisce i criteri per l’uso delle sostanze chimiche in Europa. Il problema però assume dimensioni notevoli ed è spesso legato all’importazione di materie prime o prodotti da altri paesi, come la Cina e l’Est asiatico, in cui si utilizzano ancora sostanze che in Europa e Italia sono proibite.

Da un’indagine compiuta dall’Associazione Tessile e Salute, per conto del Ministero della Salute, sui tessili circolanti sull’intero territorio nazionale, è risultato che:

  • Il 15% degli articoli è sprovvisto di etichetta di composizione
  • Il 34% dei prodotti riporta sull’etichetta una composizione sbagliata
  • Il 29% dei campioni presenta un pH fuori dai limiti
  • Il 4% di presenza di ammine aromatiche cancerogene
  • Il 4% di presenza di coloranti allergenici
  • Il 6% di presenza di metalli pesanti
  • Il 4% di presenza di formaldeide.

Per aiutare le aziende ad orientarsi in questa difficile materia, nel 2010 l’associazione Tessile e Salute ha pubblicato il rapporto tecnico Uni/Tr 11359, che descrive in modo particolareggiato le sostanze chimiche pericolose potenzialmente presenti nei tessili e i rischi relativi, indicando i limiti di accettabilità a seconda delle categorie d’uso: bambini, contatto con la pelle, non a contatto con la pelle.

La filiera dei capi d’abbigliamento prevede una lunga serie di trattamenti, l’utilizzo di impregnanti e vaporizzazioni con svariati prodotti chimici. Queste operazioni lasciano sugli indumenti tracce più o meno elevate di residui chimici e metalli pesanti. Solo per citarne qualcuno: cromo, nichel, cadmio, piombo, mercurio, formaldeide, clorofenoli.

Tra le sostanze attualmente oggetto di studio, in quanto sospettate di effetti tossici o cancerogeni, ci sono: coloranti azoici, nichel, carrier alogenati, formaldeide, ftalati, clorofenoli Pcp, Tpc e relativi Sali, antiparassitari, paraffine clorurate a catena corta (SCCPs), solventi clorurati e metalli pesanti.

Per essere certi di immettere sul mercato prodotti conformi alle normative, garantiti e sicuri per la salute e per l’ambiente, i produttori devono garantire la completa tracciabilità e trasparenza della filiera. Già diverse importanti aziende (tra le altre, Valentino, Adidas, H&M, Burberry) hanno sottoscritto la campagna Detox di Greenpeace oppure si sottopongono volontariamente alla certificazione Oeko-Tex® Standard 100, che controlla la presenza di sostanze tossiche nei tessuti e fornisce un marchio che è garanzia di qualità e sicurezza.

 

Fonti: articolo “Vestiti tossici, l’inquinamento addosso” di Vito De Ceglia e Monica Rubino, pubblicato l’11 maggio 2016 su repubblica.it

Ultima Circolare del Ministero sulla Certificazione di alcuni prodotti

La Circolare del 21 marzo 2016 (prot. n. 79499) si rivolge agli ORGANISMI NOTIFICATI, AI FABBRICANTI, AGLI IMPORTATORI, AI DISTRIBUTORI ED A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ED ALLE LORO ASSOCIAZIONI, interessati alle disposizioni per la conformità di:

  • Recipienti semplici a pressione
  • Prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica
  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
  • Strumenti di misura, ascensori e loro componenti di sicurezza
  • Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
  • Materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

 La circolare fa riferimento alle Direttive 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE e 2014/35/UE.

Entro il 19 aprile 2016 devono essere adottate e pubblicate, da parte degli Stati membri dell’Unione europea, le disposizioni di recepimento delle direttive sopracitate, affinché possano trovare applicazione dal 20 aprile 2016.

Lo scopo di questa Circolare è quello di “sollecitare tutti i soggetti interessati, ciascuno per la parte di competenza, ad avviare tempestivamente ogni utile iniziativa preordinata ai conseguenti adempimenti con congruo anticipo rispetto al predetto termine, affinché lo stesso possa essere rispettato a pieno in tutti i suoi aspetti sostanziali”.

Leggi la Circolare:

 
Ecodesign e Etichetta energetica

Che cos’è l’ Ecodesign?

L’ Ecodesign si occupa degli standard energetici che alcuni elettrodomestici (tra cui frigoriferi, televisori, lampadine e lavastoviglie) devono rispettare per poter essere immessi sul mercato comunitario.

Implementare l’ Ecodesign ( o design sostenibile ), significa porre alla base della progettazione di un qualsiasi prodotto, la riduzione dell’ impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.

Com’è nato l’ Ecodesign?

Nell’ambito del protocollo di Kyoto del 1997 con l’esigenza di ridurre le emissioni nell’ambiente, l’Unione Europea ha stipulato un accordo internazionale che negli ultimi anni è confluito nella Direttiva Europea ErP 2009/125/CE altrimenti nota come Ecodesign ( figlia delle vecchie direttive 2005/32/CE, e 2008/28/CE).

Da quando questa Direttiva è entrata in vigore, ha fissato gli standard di consumo sostenibile di alcuni prodotti, tra cui televisori, frigoriferi, lavastoviglie e lampadine, che sono oggi molto più efficienti.

Ciò significa che tutti i produttori si devono attenere, già in fase di progettazione, alle nuove regole, per migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale dei prodotti durante l’intero ciclo di vita.

L’ultima versione della Direttiva, oltre a ribadire la progettazione ecologica dei prodotti, ha allargato ulteriormente il campo di applicazione dell’ Ecodesign. Quindi non solo televisori, microonde e lavatrici, ma anche prodotti che, influenzando il consumo, possono contribuire al risparmio energetico, come i prodotti per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria (i cosiddetti Energy related Products che danno il nome alla Direttiva stessa).

Cos’è l’etichettatura energetica?

Per individuare l’efficienza energetica dei prodotti furono in un primo momento introdotte delle nuove etichettature che andavano dalla classe A alla classe G. Nel 2010, dato l’incremento di efficienza energetica dei prodotti connessi all’energia, è stata pubblicata la Direttiva Europea 2010/30/CE che ha introdotto le nuove classi di efficienza energetica: A+, A++ e A+++. Con lo scopo di consolidare le norme sull’etichettatura, si è previsto un aggiornamento regolare delle classificazioni e l’estensione delle norme ad altre apparecchiature.

L’ Europa è sempre più rivolta all’ottimizzazione del rendimento energetico, e l’etichettatura energetica è uno dei punti salienti di questa Politica. La Comunità Europea ha stabilito l’obiettivo di ridurre entro il 2020 le proprie emissioni interne di almeno il 20%. L’etichettatura è regolamentata uniformemente in tutta Europa seguendo procedure di calcolo definite dalla Commissione Europea; per questo rappresenta uno strumento di confronto per misurare il livello di efficienza dei vari prodotti.

L’etichetta energetica è un valido aiuto nella scelta degli elettrodomestici da parte dei consumatori già da alcuni anni mentre da settembre 2015, con l’entrata in vigore delle Direttive “Ecodesign” ed “Etichettatura Energetica” anche per generatori di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Oggigiorno l’Etichetta Energetica guida le scelte dei consumatori per una più ampia gamma di prodotti, dal frigorifero alla caldaia, al soffione per la doccia.

Un recente rapporto di Legambiente (co-finanziato dalla Commissione Europea) ci indica però che bisogna porre una maggiore attenzione a questi argomenti. E’ stata infatti verificata la corretta applicazione della Direttiva Ecodesign su oltre 2500 prodotti venduti in Italia: quello che è emerso è che quasi un prodotto su due risultava venduto senza etichetta o con un’etichetta non corretta.

Nel corso dellultimo decennio, varie tecnologie innovative d’illuminazione come i LED hanno avuto larga diffusione come alternative economiche ed eco-compatibili alle lampadine tradizionali.

EQS offre una gamma completa di prove di efficienza energetica affiancate da servizi di certificazione per prodotti d’illuminazione secondo i requisiti normativi, gli standard di settore e le necessità dei clienti.

 
Direttive RoHS e RAEE: adempimenti e scadenze

La Direttiva RoHS (dall’inglese: Restriction of Hazardous Substances Directive), che impone restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), e la Direttiva RAEE, che regola l’accumulazione, il riciclaggio e il recupero delle apparecchiature elettriche, sono due importanti direttive, che, pur avendo obiettivi diversi, convergono nell’intento di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente.

Direttiva RAEE

La Direttiva 2012/19/UE è stata recepita con il D.lgs. 49/2014.

Quali sono le novità più rilevanti?

  • La definizione di AEE rimane la stessa: «Apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono*, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua.

*In relazione alle AEE, “che dipendono” indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste.

  • “Ritiro uno contro zero”, facoltativo per i piccoli venditori, è un obbligo per i distributori di AEE (Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica) con superficie di vendita superiore a 400 mq, che dovranno ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori, e senza nessun obbligo di acquisto di AEE equivalente.
  • Maggiore chiarezza nella distinzione tra RAEE domestici e RAEE professionali; i cosiddetti “dual use”, (usati sia dai nuclei domestici che non), sono da considerarsi RAEE provenienti dai nuclei domestici
  • Mantenimento dell’esclusione per le lampade ad incandescenza ma inclusione dei LED all’interno del campo di applicazione.
  • Aggiunta nelle 10 categorie dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici:
  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici*
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli strumenti industriali fissi di grandi dimensioni)
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
  8. Dispositivi medici
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
  10. Distributori automatici

*“Rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici”: sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici I rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore ai 10kW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel raggruppamento n.4 dell’Allegato I del decreto 25 settembre 2007, n. 185; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza superiore o uguale a 10kW sono considerati RAEE professionali.

  • Dal 15 agosto 2018 è prevista l’apertura dello scopo, con il passaggio da 10 a 6 categorie più ampie. Dopo tale data si assisterà cioè all’estensione del campo di applicazione; tutte le AEE dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:
  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
  3. Lampade
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Direttiva RoHS

La Direttiva 2011/65/UE è stata recepita con il D.lgs. 27/2014.

Quali sono le novità più rilevanti?

  • Rimane invariato l’elenco delle sostanze con restrizioni d’uso e i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei :

–    Piombo (0,1 %)

–    Mercurio (0,1 %)

–    Cadmio (0,01 %)

–    Cromo esavalente (0,1 %)

–    Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

–    Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

  • La definizione di AEE è la stessa della direttiva RAEE
  • Rispetto alla precedente formulazione, vengono eliminati i collegamenti alla RAEE, ad esempio per quanto riguarda l’elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito all’allegato I della nuova direttiva:
  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
  8. Dispositivi medici
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
  10. Distributori automatici
  11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
  • Viene a mancare l’approccio che permetteva di escludere alcuni prodotti perché non rientranti in una delle 10 categorie.
  • Vengono introdotte due categorie di apparecchi precedentemente escluse (dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali).
  • Le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva, possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019, con alcune restrizioni:
  1. Dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo 22/07/2014
  2. Dispositivi medico-diagnostici in vitro 22/07/2016
  3. Strumenti di monitoraggio e controllo industriali 22/07/2017

Se la RAEE è una direttiva di immissione sul mercato nazionale, la RoHS II è una direttiva di immissione sul mercato comunitario, che prevede per i prodotti sottoposti a tale direttiva la marcatura CE, la Dichiarazione di Conformità e il Fascicolo Tecnico.

EQS potrà chiarire i dubbi relativi ai campi di applicazione e alle prossime scadenze, nonché provvedere ai test, alla redazione della Dichiarazione di Conformità e alla stesura del Fascicolo Tecnico contenente tutta la documentazione necessaria alla verifica di conformità del prodotto.

Certificazione Medio Oriente: un’occasione per l’export

Il mercato Mediorientale costituisce oggi un’importante occasione per l’export.

Emirati Arabi Uniti, Regno del Bahrain, Regno dell’Arabia Saudita, Sultanato di Oman, Stato del Qatar e Stato del Kuwait fanno parte del GCC (Gulf Cooperation Council), che ha creato Legge Doganale Unificata volta alla creazione di un mercato comune.

Il GCC Standardization Organization (GSO) lavora in stretta collaborazione con le autorità nazionali GCC di normalizzazione. I gruppi di lavoro del GSO sviluppano standard e norme che vengono applicate all’interno del GCC, come nel campo della certificazione halal, apparecchiature a bassa tensione e il Regolamento Tecnico del Golfo sui Giocattoli, che vengono applicate in tutti i paesi GCC.

Prima di affacciarsi a questi nuovi mercati e alla certificazione per il Medioriente, è necessario sapere che le certificazioni cambiano in rapporto al paese di destinazione; i governi danno infatti ad agenzie di terza parte mandato per effettuare i controlli nel paese di esportazione.

Arabia Saudita

Il Marchio SASO (Saudi Arabian Standards Organization – SASO) è un marchio di qualità obbligatorio per l’Arabia Saudita. Questo marchio indica la conformità di un prodotto agli standard del Paese. Le categorie di prodotto coinvolte sono: giocattoli, apparecchi elettrici ed elettronici, automotive e prodotti chimici.

Dove non ci siano standard nazionali applicabili, verrà applicato uno standard internazionale approvato dal SASO.

Il Regno dell’Arabia Saudita richiede che tutte le spedizioni di prodotti esportati nel Paese siano accompagnate da un certificato di conformità (CdC) emesso da un Ente Autorizzato SASO e che rispondano alle normative di sicurezza nazionale e alla religione islamica.

Emirati Arabi Uniti

La Dichiarazione di conformità è un documento attestante che le merci da importare sono conformi alla valutazione della conformità degli Emirati Arabi Uniti (ECAS) realizzate da autorità degli Emirati Arabi Uniti per la standardizzazione e la metrologia (ESMA).

Il documento è un prerequisito per la registrazione del prodotto per la valutazione della conformità e può anche essere richiesto per lo sdoganamento e l’accesso al mercato. Nessuna forma specifica è richiesta.

Il documento deve essere preparato dal fabbricante del prodotto su carta intestata in Inglese o in Arabo in conformità con il modello ESMA. Un certo numero di merci devono essere conformi alle norme applicate dal GCC, le norme federali o quelle dei singoli Emirato, come previsto dai vari organi competenti.

In assenza di Normative GCC o degli EMIRATI ARABI UNITI, i fornitori possono dichiarare la conformità con gli standard internazionalmente generalmente riconosciuti.

Regno del Bahrain

 Il Certificato di Conformità, ovvero un documento attestante che le merci da importare sono conformi alle norme del Bahrain Standards and Metrology Directorate (BSMD) è richiesto solo per i prodotti destinati ai bambini.

Il documento può essere una condizione per la registrazione dei prodotti di largo consumo e può, inoltre, essere richiesto per altri prodotti sottoposti alla conformità normativa. Viene richiesto per lo sdoganamento e l’accesso al mercato.

Il certificato deve essere rilasciato da un laboratorio terzo debitamente accreditato dalla International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o riconosciuti da regimi internazionali, come il CB scheme.

Le le merci da importare in Bahrain devono essere conformi agli standard GCC. Nella maggior parte dei casi, le norme del Bahrein sono sviluppate mediante una diretta adozione di quelle del Golfo o internazionali, e quindi le norme internazionalmente riconosciute sono spesso applicabili in Bahrain.

Sultanato di Oman

In generale, le merci importate in Oman devono conformarsi alle Normative GCC. Se non sono applicabili le norme GCC, sono riconsciute valide le Normative internazionali come le ISO.

Stato del Qatar

Il certificato di conformità richiesto per lo sdoganamento e l’accesso al mercato, è un documento attestante che le merci da importare sono conformi alle norme applicate in Qatar. Nel quadro del programma di certificazione del prodotto (product certification programme – PCP), il Certificato di Conformità (CoC) è una relazione di controllo tecnico.

Le merci importate in Qatar devono conformarsi alle norme e agli standard sviluppati dal Qatar General Organization for Standards and Metrology (QGOSM) o dal GCC Standardization Organization (GSO).

Il QGOSM è membro a pieno titolo dell’ISO e di GSO. La strategia del QGOSM comporta l’adozione di un numero considerevole di standard internazionali, quindi restano ben pochi problemi di problemi di conformità.

Stato del Kuwait

La Dichiarazione di conformità è quel un documento che fornisce il produttore per attestare la conformità alle norme della Public Authority for Industry (PAI) in Kuwait. La dichiarazione è necessaria nel quadro della valutazione della conformità secondo lo schema Kuwait Conformity Assessment Scheme (KUCAS) ed è un prerequisito per il certificato di conformità. Viene richiesta per lo sdoganamento e deve preparata prima della spedizione della merce. A seconda del tipo di prodotto, in Kuwait si applicano le Norme nazionali, le GCC o quelle internazionali.

Il network Eqs offre, a seconda delle necessità, diversi servizi di accompagnamento alla certificazione per il Medioriente:

  • valutazione conformità del prodotto
  • controllo fisico prima dell’imbarco
  • campionamento, test e analisi in laboratori accreditati
  • audit dei processi di produzione dei prodotti
  • controlli documentari e valutazioni della conformità rispetto ai requisiti dei regolamenti e degli standard tecnici applicabili
RAPEX Report 20 del 22.05.2015 (N. 12 A12/0643/15 Portogallo): sull’uso dell’Idrochinone nei cosmetici

RAPEX report n° 12 A12/0643/15 Portogallo

Crema_illuminante_01 Crema_illuminante

Il prodotto “crema illuminante per la pelle” di marca sconosciuta è stato respinto alla frontiera durante l’importazione in Portogallo.

Secondo quanto riportato in etichetta, il prodotto contiene Idrochinone, che può causare irritazioni cutanee e dermatiti.
L’uso dell’Idrochinone fa sì che la crema non sia conforme con il Regolamento per i Prodotti Cosmetici (Reg. 1223/2009).

Secondo l’Art. 14 del Regolamento, l’uso di determinate sostanze è vietato o sottoposto a restrizione nella produzione di prodotti cosmetici.

ARTICOLO 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l’articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a. sostanze vietate:
• sostanze vietate di cui all’allegato II;
b. sostanze soggette a restrizioni:
• sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell’allegato III;
c. ….omissis.

L’Idrochinone è una sostanza soggetta a restrizioni, per l’uso previsto dalla tabella presente all’All.III del Reg. 1223/2009, ed è vietato in tutti gli altri casi all’interno di prodotti cosmetici.

Idrochinone_REACH

 

Normative di riferimento e certificazioni per la Nuova Zelanda

Sintesi delle normative di riferimento sulle certificazioni Nuova Zelanda

Certificati di Conformità

Esiste un accordo di mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Agreement – MRA) tra l’Unione Europea (UE) e la Nuova Zelanda per i prodotti e i settori elencati di seguito:
• prodotti medicali
• dispositivi medici
• apparecchiature terminali di telecomunicazione
• apparecchiature a bassa tensione
• compatibilità elettromagnetica (EMC)
• macchine
• attrezzature a pressione.

La conformità con gli standard neozelandesi può essere comprovata con un certificato corrispondente o una dichiarazione rilasciata da un ente competente del paese di esportazione. Ai prodotti oggetto di tale documento, può essere concesso l’accesso al mercato neozelandese senza alcuna ulteriore valutazione della conformità.

Gli importatori devono prestare attenzione anche ai bandi della divisione “Consumer Affairs” del Ministero del Lavoro, dell’Innovazione e dell’Occupazione riguardanti le merci pericolose. Per esempio, queste informazioni riguardano i seguenti regolamenti:

• giocattoli per bambini che contengono piombo ad un livello superiore a 90 mg/kg
• qualsiasi pistola balestra senza sicurezza del meccanismo di sparo è vietata in Nuova Zelanda
• i piccoli magneti ad alta potenza devono conformarsi alle prescrizioni dell’AS/NZS ISO 8124.1 con riguardo alle dimensioni e alla potenza.

La normativa di riferimento è la AS/NZS ISO 8124-1.

Per quanto riguarda i requisiti d’etichettatura e le avvertenze tipo per giocattoli contenenti piccole parti, vale quanto già detto precedentemente per l’Australia.

Normative di riferimento e certificazione per l’Australia

Certificati di conformità

L’Australia ha le proprie norme nazionali per un certo numero di prodotti. Per quanto riguarda la standardizzazione dei prodotti, l’autorità responsabile in Australia è l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).
Mentre la maggior parte delle norme sono volontarie, alcuni prodotti specifici devono essere conformi a norme obbligatorie (ad es. particolari giocattoli per bambini, lettini e girelli per bambini, caschi, letti a castello, ecc.). Inoltre, l’ACCC può vietare del tutto particolari tipi di merci.
Mentre ci sono uffici in ogni stato o territorio australiano, l’ACCC come autorità centrale può essere contattata ai seguenti riferimenti: Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), GPO Box 3131, AU-Canberra ACT 2601, (23 Marcus Clarke Street, AU-Canberra ACT 2601), phone numbers: +61 2 62431111, 62431305, fax number: +61 2 62431199.

Esiste un accordo di mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Agreement – MRA) tra l’Unione Europea (UE) e l’Australia per i prodotti ed i settori elencati di seguito:

• prodotti automotive
• compatibilità elettromagnetica (EMC)
• apparecchiature a bassa tensione
• macchine
• dispositivi medici
• attrezzature a pressione
• apparecchiature terminali di telecomunicazione.

La conformità con gli standard australiani può essere comprovata con un certificato corrispondente o una dichiarazione rilasciata da un ente competente del paese di esportazione. Ai prodotti oggetto di tale documento, può essere concesso l’accesso al mercato australiano senza alcuna ulteriore valutazione della conformità.

La normativa di riferimento è la AS/NZS ISO 8124-1.

Requisiti d’etichettatura
Requisiti speciali di etichettatura sono applicabili ad un determinato numero di prodotti, ad esempio bevande alcoliche, vegetali e prodotti vegetali, semi, sigarette, medicinali, prodotti terapeutici e cosmetici, fertilizzanti, frigoriferi, orologi, giocattoli, indumenti, cuoio, ecc.

Etichettatura di sicurezza e marcatura dei giocattoli: generalità
Lo scopo dell’etichettatura di sicurezza è quello di fornire adeguate informazioni di sicurezza al consumatore al momento dell’acquisto (riportate sul giocattolo o sulla confezione se esiste) e/o prima dell’uso iniziale del giocattolo (cioè le istruzioni) e/o prima di ogni utilizzazione del giocattolo (cioè l’etichettatura dei giocattoli).

Definizione di etichettatura e localizzazione
L’etichettatura di sicurezza dovrebbe essere posta in modo visibile, facilmente leggibile, comprensibile e indelebile. Le informazioni di sicurezza devono essere in un formato che richiami l’attenzione del consumatore e devono essere apposte sull’imballaggio o sul prodotto in modo che il consumatore, al momento dell’acquisto, le possa facilmente vedere.

Classificazione d’età
I giocattoli oggetto di una qualsiasi delle disposizioni della norma ISO 8124 devono essere etichettati in modo da indicare l’età minima per l’uso previsto.

Piccoli giocattoli e giocattoli contenenti piccole parti
Piccoli giocattoli e giocattoli contenenti piccole parti o i loro imballaggi devono riportare una dichiarazione simile alla seguente: “ Warning! Not suitable for children under 3 years. Contains small parts.” Le parole “Warning! Not suitable for children under 3 years” possono essere sostituite dal simbolo grafico riportato in figura. L’indicazione del rischio specifico dovrebbe apparire sul giocattolo stesso, sull’imballaggio o nelle istruzioni per l’uso.

Simbolo grafico per avvertenza d’età
I dettagli della progettazione del simbolo grafico devono essere i seguenti:
⎯ il cerchio e la banda devono essere di colore rosso;
⎯ lo sfondo deve essere bianco,
⎯ la fascia d’età e il profilo del viso devono essere neri;
⎯ il simbolo deve avere un diametro di almeno 10 mm e le proporzioni tra i diversi elementi
deve essere come quelle in figura;
⎯ la fascia d’età per cui il giocattolo non è adatto deve essere espressa in anni, ad es. 0-3.

Avvertenza tipo per giocattoli contenenti piccole parti, con rischio di soffocamento, adatti a bambini di età superiore ai 36 mesi
“Warning! Not suitable for children under 3 years. Contains small parts.”

Simbolo avvertenza età

Rapex report 26

Questa settimana segnaliamo i casi di 19 prodotti no-food dedicati all’infanzia non conformi alla direttiva per la sicurezza dei giocattoli e alle norme europee.

Di seguito elenco completo dei prodotti con immagini, paesi di provenienza e misure punitive adottate.

Rapex report 26