Formazione

CPSC Recall Maggio 2022

Nel mese di Maggio 2022, la commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo statunitense (CPSC) ha pubblicato un elenco di articoli non ritenuti confacenti alle normative vigenti.

Il Report ha fatto emergere una prevalenza di rischi legati ad articoli finalizzati all’uso da parte di bambini.

Qui di seguito alcuni dei prodotti ritirati e le relative cause:

UTENTE

PRODOTTO

DETTAGLIO RISCHIO

Bambino

Pigiama per bambini (circa 49.060 unità in totale) [4 casi]

I pigiami per bambini non soddisfano gli standard per rischio di infiammabilità relativi ad indumenti da notte per bambini, ponendo il rischio di ustioni.

Bambino

Indumenti per bambini (46.500 unità)

Alcune componenti sugli indumenti richiamati possono staccarsi ed esporre anche piccole parti, ponendo rischi di soffocamento e lacerazione per i bambini piccoli.

Bambino

Tavolo con componenti giocattolo (2.000 unità)

Le viti possono allentarsi e/o staccarsi dal componente xilofono del tavolo da gioco, con un rischio di soffocamento per i bambini piccoli.

Consumatore adulto/ Bambino

Hoverboard (93.000 unità)

Un malfunzionamento del software nel sistema elettrico può continuare a fornire assistenza al motore, causando uno slancio continuo. Quando il pilota non controlla attivamente l’hoverboard, possono verificarsi situazioni con rischi di caduta e lesioni.

Bambino

Biberon (300 unità)

I liquidi caldi nei biberon possono causare il restringimento del supporto sottostante, facendo inclinare la bottiglia con pericolo di versamento e ustione.

Consumatore adulto

Bici elettrica (1.600 unità)

Il meccanismo di chiusura che contiene la batteria può non funzionare correttamente, facendo sì che la batteria si stacchi dal telaio e cada a terra, ponendo un pericolo di caduta per il ciclista. Inoltre, la molla dello scrocco può causare un’ulteriore usura nel tempo, provocando un rischio di incendio.

Per ulteriori dettagli, rimandiamo al sito:
https://www.cpsc.gov/

Rapex Report Aprile 2022

Nel mese di Aprile 2022, la Commissione Europea ha pubblicato 4 Reports, con le relative informazioni rispetto ai prodotti considerati pericolosi in quanto non conformi alle pertinenti Direttive Europee.

Qui di seguito un riassunto della situazione europea nel mese di Aprile.
Oppure scarica i 4 report settimanali completi.

Anteprima esempio:

Report
1° SETTIMANA

Anteprima esempio:

Report
2° SETTIMANA

Anteprima esempio:

Report
3° SETTIMANA

Anteprima esempio:

Report
4° SETTIMANA

Grafico generale del mese di Aprile 2022, che riporta un numero maggiore di casi di rischi:

Chimici [82] (46,6%)
– di Lesioni [34] (19,3%)
– di Scosse elettriche [21] (11,9%)

CASI RIPORTATI :

RISCHI >

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla bassa tensione.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla bassa tensione.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme al regolamento sui dispositivi di protezione individuale né alla norma europea EN 1078.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli né alla norma europea EN 71-1.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli né alle norme europee EN 71-10 e EN 71-11.

Il prodotto non è conforme al regolamento sui prodotti cosmetici.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme al regolamento sui dispositivi di protezione individuale e alla norma europea EN 149.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tale veicolo.

Australia: “Norme di sicurezza per i beni di consumo (Giocattoli per bambini fino a 36 mesi di età)”

Nella notifica (G/TBT/N/AUS/137 del 25-02-2022) al comitato per gli ostacoli tecnici dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha reso nota la revisione in corso di una bozza riguardante le Norme di Sicurezza per Beni di consumo (Giocattoli per bambini fino a 36 mesi di età).

In Australia, le attuali norme di sicurezza obbligatorie nel campo dei giocattoli per bambini erano state introdotte nel 2003. Era opportuno rinnovarle, facendo riferimento ad edizioni più recenti per garantire ai fornitori obblighi normativi più chiari e coerenti, tenendo a mente la tutela dei consumatori finali.

Prodotti interessati:

1. Giocattoli per bambini fino a 36 mesi di età (inclusi) progettati,
fabbricati, etichettati e commercializzati come “giocattoli” o chiaramente destinati all’uso in gioco da parte di bambini fino a 36 mesi di età;
2. Giocattoli, giochi e articoli sportivi;
3. Parti ed accessori degli stessi

Norme di riferimento:

Norma Australiana/Neo Zelandese AS/NZS ISO 8124.1:2019
Parte 1: Norme di sicurezza relative a proprietà meccaniche e fisiche, comprese alcune modifiche minori apportate nel 2020.

Inoltre, l’ACCC propone di consentire ai fornitori di rispettare una qualsiasi delle Norme qui di seguito riportate:

INTERNATIONAL STANDARD:

ISO 8124-1:2018

Sicurezza dei giocattoli:
Parte 1 – Aspetti in ambito di sicurezza relativi alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei prodotti

EUROPEAN STANDARD:

EN 71-1:2014+A1:2018

Sicurezza dei giocattoli:
Parte 1 – Caratteristiche fisiche e meccaniche

AMERICAN STANDARD:

ASTM F963 – 17

Norme di sicurezza per i consumatori, specificatamente alla sicurezza dei giocattoli

Date di riferimento importanti:

Data di recepimento della proposta: La norma di sicurezza sarà adottata il giorno successivo alla sua registrazione.
Data finale per i commenti: 29-04-2022

Valvole automatiche: Direttiva macchine e/o Direttiva PED

Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole si sono spesso confrontati sulla questione “valvole” e, in particolare, varie sono state le diatribe su quale direttiva esse dovessero seguire: Macchine o/e PED.

Tutt’oggi le divergenze sono numerose, ma proviamo a fare più chiarezza sul tema.

Breve cenno storico: All’inizio le valvole sono state considerate al di fuori del campo di applicazione della Direttiva macchine, possiamo dire fino al 2014. Infatti, per quasi 20 anni, il mercato si è regolato a livello europeo applicando la Direttiva Ped.
Eppure negli ultimi anni sono sorti alcuni dubbi su quale sia la Direttiva più adatta da adottare.

Le valvole sono da considerare macchine? Un dibattito senza fine.
Le interpretazioni di Ceir e Commissione Europea.

La questione nasce dalla stessa definizione di “macchina” contenuta nell’articolo 2 comma a) della Direttiva 2006/42/CE.

Secondo tale definizione la macchina è “un insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

Pertanto, la tesi sostenuta da alcuni paesi è che tutte le valvole attuate o destinate a essere attuate sarebbero macchine, e quindi soggette alla Direttiva macchine.

La definizione invece di “quasi macchina”  non risulta applicabile perché le valvole non sono necessariamente destinate all’utilizzo all’interno di macchine, ma possono essere invece utilizzate all’interno di un sistema di trasporto fluidi o di un recipiente in pressione, perciò manca il presupposto principale.

Ma allora come capire quale Direttiva applicare?

Partiamo da un presupposto valido non solo per le valvole, ma per molti prodotti soggetti a certificazione CE:

“Lo stesso prodotto, rischio o impatto può essere coperto da due o più atti di armonizzazione.”

In tal caso il problema della sovrapposizione può essere risolto privilegiando l’atto di armonizzazione dell’Unione più specifico.
Proprio per questo fine, è di solito necessaria una corretta analisi dei rischi del prodotto, o talvolta anche una giusta analisi della sua destinazione, che determina quindi quale sia la legislazione applicabile.

In conclusione:

Secondo il Ceir, l’atto di armonizzazione più specifico per le valvole è la Direttiva Ped.
In assenza di decisioni definitive del Machinery Working Group, la posizione del Ceir soddisfa in parte l’aspetto sostanziale della valutazione di conformità delle valvole.

La direttiva di riferimento – quindi – possiamo dire che resta la Ped, in analogia con il corpo normativo applicato anche in altri contesti extra-europei, mentre solo in casi specifici e particolari può essere applicabile la Direttiva macchine.

Per comprendere in quali situazioni è opportuno fare capo alla Direttiva macchine, ai costruttori si consiglia quindi di:
effettuare una corretta analisi dei rischi, eventualmente prendendo in esame i requisiti essenziali della Direttiva macchine quando la situazione lo richieda, ma senza dichiarare la conformità del prodotto a questa direttiva.

Canada: aggiornamento “Prodotti di consumo contenenti normative sul piombo”

Il 26-01-2022, Health Canada ha pubblicato un aggiornamento sui requisiti di sicurezza stabiliti nel “Consumer Products Containing Lead Regulations” (CPCLR) ai sensi del “Canada Consumer Product Safety Act” (CCPSA) per i prodotti di consumo fabbricati, importati, pubblicizzati o venduti in Canada.

Il CPCLR – che ha sostituito il “Consumer Products Containing Lead (Contact with Mouth) Regulations” del 2018 – stabilisce i requisiti che limitano il contenuto di piombo nelle parti accessibili di determinati prodotti di consumo e specifica che il contenuto di piombo non deve superare i 90 mg/kg in ciascuna parte accessibile delle 5 categorie di prodotti di consumo elencate nella tabella seguente, a meno che le seguenti 3 condizioni non siano del tutto soddisfatte:

(1) il piombo è necessario per produrre una caratteristica essenziale della parte;
(2) non è disponibile alcuna parte alternativa contenente meno piombo; e
(3) il pezzo, se testato secondo le buone pratiche di laboratorio, non rilascia più di 90 mg/kg di piombo.

Esempi ed esenzioni:

Gli aggiornamenti informativi di cui sopra forniscono una guida sugli ambiti e sugli esempi per le 5 categorie menzionate:

Scopo A
Un prodotto che viene portato a contatto con la bocca durante il normale utilizzo.

Prodotti
Ciucci e massaggiagengive, Bocchini sportivi e paradenti, Ausili per bere (comprese cannucce e parti di bottiglie, bicchieri sippy e altri recipienti per bere che sono a contatto con la bocca dell’utente durante il normale utilizzo), Bocchini di dispositivi di svapo e bocchini di accessori per cannabis…

Esenzioni
Utensili da cucina o prodotto soggetto alle normative sulla ceramica smaltata e la vetreria.

Scopo B
Qualsiasi indumento o accessorio d’abbigliamento destinato all’uso da parte di un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Indumenti da notte, Abbigliamento da giorno, Giacche, Stivali e scarpe, Cravatte, Cappelli e berretti, Cinture e bretelle, Guanti e manicotti, Scialli e sciarpe, Cordini, Calzini e calze…

Esenzioni
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Scopo C
Un prodotto destinato all’apprendimento o al gioco (un giocattolo) da parte di un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Sonagli, Figurine giocattolo, Costruzioni, Prodotti per giochi di ruolo per bambini (come kit medico/infermiera, passeggini per bambole e attrezzature da cucina), Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi didattici (come matite, gomme e righelli…)

Esenzioni
//

Scopo D
Un libro o un prodotto stampato simile destinato a un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Libri realizzati con materiali come vinile, tessuto, plastica o metallo

Esenzioni
Stampato su carta/cartone e stampato e rilegato in modo convenzionale utilizzando materiali convenzionali.

Scopo E
Un prodotto il cui scopo principale è facilitare il relax, il sonno, l’igiene, il trasporto o il trasporto di un bambino di età inferiore ai 4 anni.

Prodotti
Culle, Passeggini, Seggioloni, Altalene per bambini, Marsupi, Sedili dell’auto, Fasciatoi, Articoli per l’infanzia (come ciucci e massaggiagengive, bavaglini e accessori per il bagno…)

Esenzioni
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Smartphone e possibile rischio per pacemaker e defibrillatori

Il 3 febbraio 2022 l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha pubblicato un aggiornamento riguardante uno studio condotto sull’impatto dell’iPhone 12 su alcuni dispositivi come pacemaker e defribillatori.

Vediamo insieme cosa significa:

“In rari casi, se lo smartphone viene tenuto a meno di un centimetro dal cuore, il magnete presente nell’iPhone 12 può attivare l’interruttore magnetico di pacemaker e defibrillatori impiantabili, ed è quindi molto importante attenersi alle indicazioni fornite dai produttori di dispositivi medici e della Apple stessa secondo cui deve essere mantenuta una distanza di almeno 15 cm tra un telefono cellulare e il dispositivo.”

Lo ha dimostrato uno studio dell’Iss pubblicato dalla rivista Pacing and Clinical Electrophysiology.

Gia nel febbraio 2021 erano stati condotti studi presenti nella letteratura scientifica e ripresi poi dalla stampa non specializzata, che indicavano la possibilità che il magnete dello smartphone potesse attivare l’interruttore magnetico presente nei dispositivi medici come il defibrillatore. 
Lo studio:

I ricercatori hanno valutato i pacemaker e i defibrillatori impiantabili dei principali produttori mondiali (Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Medico, Medtronic, Microport), utilizzando un simulatore di battito cardiaco.

I risultati hanno mostrato che, in alcuni casi, il magnete presente nell’ iPhone 12 può attivare involontariamente l’interruttore magnetico nel campione di pacemaker e defibrillatori impiantabili che è stato valutato. Il fenomeno è stato osservato fino ad una distanza massima di 1 cm. Va comunque sottolineato che l’attivazione della modalità magnetica è stata osservata solo in alcune specifiche posizioni dell’iPhone rispetto al dispositivo e che nella maggior parte delle posizioni il fenomeno non si innesca.

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iPhone 12 e magnete, durante una verifica

“L’attivazione non voluta dell’interruttore magnetico può raramente accadere anche in altre situazioni di vita comune in presenza di magneti – sottolineano gli autori – ma data la grande diffusione dell’iPhone 12 e l’abitudine di mettere lo smartphone nel taschino, l’attivazione involontaria della modalità magnete provocata da iPhone 12 può essere meno rara”.

Oltre a seguire le indicazioni sulla distanza, concludono i ricercatori, sarebbe opportuno avvertire il paziente rispetto a questa caratteristica unica dell’Phone12 e valutare questo potenziale rischio in futuro per i nuovi modelli di smartphone.

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Obbligo datore di lavoro 2022: Individuazione Preposto per la sicurezza

Figura di Preposto: Ruolo e compiti

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

Chi è?

Per descrivere correttamente questa figura possiamo fare fede all’ art. 2 del D. Lgs. 81/08:

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Ma vediamo insieme cosa significa, quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità.

Chi lo nomina?

Il datore di lavoro (che esercita le attività di cui all’art.3) e i dirigenti (che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite) devono individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza. 

schematicamente:
Datore di lavoro/dirigente > nomina il > Preposto > che vigila sui > Lavoratori in termini di sicurezza

Quali sono i suoi obblighi?

Il preposto ha il dovere di:

(1) sovrintendere e vigilare che i singoli lavoratori rispettino i loro obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di:
– salute e sicurezza sul lavoro,
– uso dei mezzi di protezione, collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (certificati per il loro impiego) messi a loro disposizione,
– non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti;
(2) intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza o informare i superiori diretti;
(3) verificare che esclusivamente i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave o di entità specifica;
(4) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio o in caso di emergenza;
(5) informare i lavoratori esposti a un pericolo circa il rischio stesso e le disposizioni da prendere in materia di protezione;

Inoltre deve:

(6) astenersi – salvo eccezioni motivate – nel richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave o immediato;
(7) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente:
– le deficienze dei mezzi (come ad esempio la non operatività delle protezioni della macchina),
– la mancanza di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale,
– ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
(8) interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

Ha bisogno di corsi di formazione?

Così come spesso accade per molte figure cardine in un complesso lavorativo, specialmente in ambito “sicurezza” anche la figura del preposto è soggetta a un’adeguata formazione e a frequenti aggiornamenti in materia.

Con quale frequenza?

Il nuovo comma 7 ter dell’art.37 *

«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;

*sulla base di un nuovo Accordo unico da adottarsi entro il 30 giugno 2022

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Certificazione UKCA, il nuovo marchio del Regno Unito: Cosa cambia?

Entra in vigore l'UKCA. Cosa cambia?

SCOPRIAMOLO INSIEME
Cos’è il marchio UKCA?

Come ben sappiamo il 31 gennaio 2020 la Gran Bretagna ha lasciato l’UE per diventare paese terzo.

Con questa uscita anche la marcatura CE ha subito delle variazioni per i prodotti esportati in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles): essa sarà sostituita dalla marcatura britannica UKCA (ossia UK Conformity Assessed).

Inizialmente i requisiti di marcatura UKCA si allineeranno ai requisiti di marcatura CE che sostituiscono, ma sono possibili divergenze nel tempo.

Quando entra in vigore?

Qui c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza:

Il marchio UKCA è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, con un anno di transizione che prevedeva la coesistenza dei due marchi UKCA e CE.

Questo periodo di transizione ha subito DUE PROROGHE.

Di conseguenza il marchio CE continuerà ad essere riconosciuto nel Regno Unito fino alla fine del 2024 (a condizione che le normative del Regno Unito e dell’UE rimangano allineate).

A seguito della seconda proroga, dal 1° GENNAIO 2025 SOLO i prodotti con il marchio UKCA saranno accettati in Gran Bretagna.
Fermo restando l’obbligatorietà del marchio UKCA, i prodotti che verranno venduti in Gran Bretagna e nei paesi della Comunità Europea potranno comunque riportare entrambi i marchi.

31° gennaio 2020
UK lascia l’UE. 

1° gennaio 2021

Entra in vigore il marchio UKCA.
1 anno di transizione (coesistenza marchi CE e UKCA)

1° gennaio 2022
Proroga periodo di transizione

1° gennaio 2025
Solo i prodotti marchiati UKCA saranno vendibili in Gran Bretagna.

Si consiglia comunque a tutti gli operatori economici di adeguarsi al più presto, per non perdere il vantaggio competitivo su questo mercato e approfittare della revisione dei Fascicoli Tecnici per aggiornarli anche rispetto a tutte le Direttive Comunitarie applicabili. 

A quali prodotti si applica?

Il marchio UKCA affiancherà il marchio CE e dal 1° gennaio 2025 lo sostituirà per la maggior parte dei prodotti attualmente coperti da regolamenti e direttive per la marcatura CE.

In quali aree si applica:
  • Sicurezza dei giocattoli
  • Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • Recipienti semplici a pressione
  • Compatibilità elettromagnetica
  • Strumenti per pesare non automatici
  • Strumenti di misura
  • Ascensori
  • ATEX
  • Apparecchiature radio
  • Apparecchiature a pressione
  • Equipaggiamento per la protezione personale
  • Apparecchi a gas
  • Macchinari
  • Attrezzatura per uso esterno
  • Ecodesign
  • Aerosol
  • Apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • Restrizioni per sostanze pericolose

I prodotti coperti dal marchio UKCA ma con regole speciali:

  • dispositivi medici
  • interoperabilità ferroviaria
  • prodotti da costruzione
  • esplosivi civili
Download logo:

Qui di seguito link diretto per il Download del logo ufficiale messo a disposizione dal governo britannico:

Normative di riferimento e certificazioni per la Nuova Zelanda

Sintesi delle normative di riferimento sulle certificazioni Nuova Zelanda

Certificati di Conformità

Esiste un accordo di mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Agreement – MRA) tra l’Unione Europea (UE) e la Nuova Zelanda per i prodotti e i settori elencati di seguito:
• prodotti medicali
• dispositivi medici
• apparecchiature terminali di telecomunicazione
• apparecchiature a bassa tensione
• compatibilità elettromagnetica (EMC)
• macchine
• attrezzature a pressione.

La conformità con gli standard neozelandesi può essere comprovata con un certificato corrispondente o una dichiarazione rilasciata da un ente competente del paese di esportazione. Ai prodotti oggetto di tale documento, può essere concesso l’accesso al mercato neozelandese senza alcuna ulteriore valutazione della conformità.

Gli importatori devono prestare attenzione anche ai bandi della divisione “Consumer Affairs” del Ministero del Lavoro, dell’Innovazione e dell’Occupazione riguardanti le merci pericolose. Per esempio, queste informazioni riguardano i seguenti regolamenti:

• giocattoli per bambini che contengono piombo ad un livello superiore a 90 mg/kg
• qualsiasi pistola balestra senza sicurezza del meccanismo di sparo è vietata in Nuova Zelanda
• i piccoli magneti ad alta potenza devono conformarsi alle prescrizioni dell’AS/NZS ISO 8124.1 con riguardo alle dimensioni e alla potenza.

La normativa di riferimento è la AS/NZS ISO 8124-1.

Per quanto riguarda i requisiti d’etichettatura e le avvertenze tipo per giocattoli contenenti piccole parti, vale quanto già detto precedentemente per l’Australia.

Normative di riferimento e certificazione per l’Australia

Certificati di conformità

L’Australia ha le proprie norme nazionali per un certo numero di prodotti. Per quanto riguarda la standardizzazione dei prodotti, l’autorità responsabile in Australia è l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC).
Mentre la maggior parte delle norme sono volontarie, alcuni prodotti specifici devono essere conformi a norme obbligatorie (ad es. particolari giocattoli per bambini, lettini e girelli per bambini, caschi, letti a castello, ecc.). Inoltre, l’ACCC può vietare del tutto particolari tipi di merci.
Mentre ci sono uffici in ogni stato o territorio australiano, l’ACCC come autorità centrale può essere contattata ai seguenti riferimenti: Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), GPO Box 3131, AU-Canberra ACT 2601, (23 Marcus Clarke Street, AU-Canberra ACT 2601), phone numbers: +61 2 62431111, 62431305, fax number: +61 2 62431199.

Esiste un accordo di mutuo riconoscimento (Mutual Recognition Agreement – MRA) tra l’Unione Europea (UE) e l’Australia per i prodotti ed i settori elencati di seguito:

• prodotti automotive
• compatibilità elettromagnetica (EMC)
• apparecchiature a bassa tensione
• macchine
• dispositivi medici
• attrezzature a pressione
• apparecchiature terminali di telecomunicazione.

La conformità con gli standard australiani può essere comprovata con un certificato corrispondente o una dichiarazione rilasciata da un ente competente del paese di esportazione. Ai prodotti oggetto di tale documento, può essere concesso l’accesso al mercato australiano senza alcuna ulteriore valutazione della conformità.

La normativa di riferimento è la AS/NZS ISO 8124-1.

Requisiti d’etichettatura
Requisiti speciali di etichettatura sono applicabili ad un determinato numero di prodotti, ad esempio bevande alcoliche, vegetali e prodotti vegetali, semi, sigarette, medicinali, prodotti terapeutici e cosmetici, fertilizzanti, frigoriferi, orologi, giocattoli, indumenti, cuoio, ecc.

Etichettatura di sicurezza e marcatura dei giocattoli: generalità
Lo scopo dell’etichettatura di sicurezza è quello di fornire adeguate informazioni di sicurezza al consumatore al momento dell’acquisto (riportate sul giocattolo o sulla confezione se esiste) e/o prima dell’uso iniziale del giocattolo (cioè le istruzioni) e/o prima di ogni utilizzazione del giocattolo (cioè l’etichettatura dei giocattoli).

Definizione di etichettatura e localizzazione
L’etichettatura di sicurezza dovrebbe essere posta in modo visibile, facilmente leggibile, comprensibile e indelebile. Le informazioni di sicurezza devono essere in un formato che richiami l’attenzione del consumatore e devono essere apposte sull’imballaggio o sul prodotto in modo che il consumatore, al momento dell’acquisto, le possa facilmente vedere.

Classificazione d’età
I giocattoli oggetto di una qualsiasi delle disposizioni della norma ISO 8124 devono essere etichettati in modo da indicare l’età minima per l’uso previsto.

Piccoli giocattoli e giocattoli contenenti piccole parti
Piccoli giocattoli e giocattoli contenenti piccole parti o i loro imballaggi devono riportare una dichiarazione simile alla seguente: “ Warning! Not suitable for children under 3 years. Contains small parts.” Le parole “Warning! Not suitable for children under 3 years” possono essere sostituite dal simbolo grafico riportato in figura. L’indicazione del rischio specifico dovrebbe apparire sul giocattolo stesso, sull’imballaggio o nelle istruzioni per l’uso.

Simbolo grafico per avvertenza d’età
I dettagli della progettazione del simbolo grafico devono essere i seguenti:
⎯ il cerchio e la banda devono essere di colore rosso;
⎯ lo sfondo deve essere bianco,
⎯ la fascia d’età e il profilo del viso devono essere neri;
⎯ il simbolo deve avere un diametro di almeno 10 mm e le proporzioni tra i diversi elementi
deve essere come quelle in figura;
⎯ la fascia d’età per cui il giocattolo non è adatto deve essere espressa in anni, ad es. 0-3.

Avvertenza tipo per giocattoli contenenti piccole parti, con rischio di soffocamento, adatti a bambini di età superiore ai 36 mesi
“Warning! Not suitable for children under 3 years. Contains small parts.”

Simbolo avvertenza età