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Obbligo datore di lavoro 2022: Individuazione Preposto per la sicurezza

Figura di Preposto: Ruolo e compiti

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) (GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

Chi è?

Per descrivere correttamente questa figura possiamo fare fede all’ art. 2 del D. Lgs. 81/08:

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Ma vediamo insieme cosa significa, quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità.

Chi lo nomina?

Il datore di lavoro (che esercita le attività di cui all’art.3) e i dirigenti (che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite) devono individuare il preposto o i preposti per le attività di vigilanza. 

schematicamente:
Datore di lavoro/dirigente > nomina il > Preposto > che vigila sui > Lavoratori in termini di sicurezza

Quali sono i suoi obblighi?

Il preposto ha il dovere di:

(1) sovrintendere e vigilare che i singoli lavoratori rispettino i loro obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di:
– salute e sicurezza sul lavoro,
– uso dei mezzi di protezione, collettivi e dei dispositivi di protezione individuale (certificati per il loro impiego) messi a loro disposizione,
– non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti;
(2) intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza o informare i superiori diretti;
(3) verificare che esclusivamente i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave o di entità specifica;
(4) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio o in caso di emergenza;
(5) informare i lavoratori esposti a un pericolo circa il rischio stesso e le disposizioni da prendere in materia di protezione;

Inoltre deve:

(6) astenersi – salvo eccezioni motivate – nel richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di pericolo grave o immediato;
(7) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente:
– le deficienze dei mezzi (come ad esempio la non operatività delle protezioni della macchina),
– la mancanza di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale,
– ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
(8) interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

Ha bisogno di corsi di formazione?

Così come spesso accade per molte figure cardine in un complesso lavorativo, specialmente in ambito “sicurezza” anche la figura del preposto è soggetta a un’adeguata formazione e a frequenti aggiornamenti in materia.

Con quale frequenza?

Il nuovo comma 7 ter dell’art.37 *

«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;

*sulla base di un nuovo Accordo unico da adottarsi entro il 30 giugno 2022

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Certificazione UKCA, il nuovo marchio del Regno Unito: Cosa cambia?

Entra in vigore l'UKCA. Cosa cambia?

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Cos’è il marchio UKCA?

Come ben sappiamo il 31 gennaio 2020 la Gran Bretagna ha lasciato l’UE per diventare paese terzo.

Con questa uscita anche la marcatura CE ha subito delle variazioni per i prodotti esportati in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles): essa sarà sostituita dalla marcatura britannica UKCA (ossia UK Conformity Assessed).

Inizialmente i requisiti di marcatura UKCA si allineeranno ai requisiti di marcatura CE che sostituiscono, ma sono possibili divergenze nel tempo.

Quando entra in vigore?

Qui c’è bisogno di fare un po’ di chiarezza:

Il marchio UKCA è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, con un anno di transizione che prevedeva la coesistenza dei due marchi UKCA e CE.

Questo periodo di transizione ha subito DUE PROROGHE.

Di conseguenza il marchio CE continuerà ad essere riconosciuto nel Regno Unito fino alla fine del 2024 (a condizione che le normative del Regno Unito e dell’UE rimangano allineate).

A seguito della seconda proroga, dal 1° GENNAIO 2025 SOLO i prodotti con il marchio UKCA saranno accettati in Gran Bretagna.
Fermo restando l’obbligatorietà del marchio UKCA, i prodotti che verranno venduti in Gran Bretagna e nei paesi della Comunità Europea potranno comunque riportare entrambi i marchi.

31° gennaio 2020
UK lascia l’UE. 

1° gennaio 2021

Entra in vigore il marchio UKCA.
1 anno di transizione (coesistenza marchi CE e UKCA)

1° gennaio 2022
Proroga periodo di transizione

1° gennaio 2025
Solo i prodotti marchiati UKCA saranno vendibili in Gran Bretagna.

Si consiglia comunque a tutti gli operatori economici di adeguarsi al più presto, per non perdere il vantaggio competitivo su questo mercato e approfittare della revisione dei Fascicoli Tecnici per aggiornarli anche rispetto a tutte le Direttive Comunitarie applicabili. 

A quali prodotti si applica?

Il marchio UKCA affiancherà il marchio CE e dal 1° gennaio 2025 lo sostituirà per la maggior parte dei prodotti attualmente coperti da regolamenti e direttive per la marcatura CE.

In quali aree si applica:
  • Sicurezza dei giocattoli
  • Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • Recipienti semplici a pressione
  • Compatibilità elettromagnetica
  • Strumenti per pesare non automatici
  • Strumenti di misura
  • Ascensori
  • ATEX
  • Apparecchiature radio
  • Apparecchiature a pressione
  • Equipaggiamento per la protezione personale
  • Apparecchi a gas
  • Macchinari
  • Attrezzatura per uso esterno
  • Ecodesign
  • Aerosol
  • Apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • Restrizioni per sostanze pericolose

I prodotti coperti dal marchio UKCA ma con regole speciali:

  • dispositivi medici
  • interoperabilità ferroviaria
  • prodotti da costruzione
  • esplosivi civili
Download logo:

Qui di seguito link diretto per il Download del logo ufficiale messo a disposizione dal governo britannico:

Obbligo di etichettatura ambientale per imballaggi

Sei un produttore/importatore di imballaggi o un’impresa che imballa i propri prodotti?

CONTINUA A LEGGERE

Nel 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi immessi sul mercato in Italia

Di cosa si tratta?

Il nuovo obbligo consiste nell’applicazione di un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano. Le finalità sono diverse, per esempio: facilitarne la raccolta, la possibilità di riutilizzo o comunque di recupero, in generale il loro riciclaggio. Per questo motivo l’apposizione dell’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia su come debbano essere correttamente smaltiti.

Quali sono gli obblighi?

PRIMO OBBLIGO

Premessa: è necessario che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea.

CHI DEVE APPORRE L’ETICHETTA?

L’obbligo è a carico

  • sia del produttore
  • sia dell’utilizzatore.*

* Per “utilizzatore” non si intende il consumatore finale, bensì colui che utilizza l’imballaggio che andrà immesso sul mercato.

Si consigliano accordi interni tra le parti in modo che entrambi si assumano la responsabilità delle informazioni dichiarate.

SECONDO OBBLIGO

Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).


DOVE APPORRE L’ETICHETTA:

  • singole componenti separabili manualmente (tappo, nastro, pellicola..)
    oppure
  • il corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio..)
    oppure
  • la componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione

* Se la dimensione dell’imballaggio non permette l’inserimento delle informazioni si possono usare QR Code o App per fornire i dati necessari.

COSA DEVE INCLUDERE L’ETICHETTA:

  • tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
  • materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
  • indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)
  • famiglia del materiale di riferimento

Ti suggeriamo di consultare il nuovo sito CONAI specifico sull’etichettatura degli imballaggi con guide e informazioni utili.

Dove vige l’obbligo?

L’obbligatorietà è indirizzata ai soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (es: bottiglia e tappo).
In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

ESEMPIO:

Quando entrerà in vigore?
L’ obbligo era previsto dal 1 GENNAIO 2022 ma è stato SOSPESO fino al 30 giugno 2022.

Pertanto tutti gli imballaggi privi dei requisiti richiesti e immessi in commercio o etichettati entro il 1 LUGLIO 2022 potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

Se vuoi saperne di più, chiedi una consulenza.

CONTATTACI. La corretta informazione è il tuo maggiore risparmio.

Fiere Europee ed Internazionali

Riportiamo di seguito alcune Fiere Europee ed Internazionali del settore:

 

Fiere Europa:

MICAM

15 – 18 Settembre 2019

Quartiere Fieristico, Fiera Rho – MILANO

 

Euro Teddy 2019

21 – 22 Settembre 2019

Messe Essen Norbertstrasse – GERMANIA

 

Fiere Internazionali:

Art Mundi

30 Agosto – 8 Settembre 2019

Francisco Glicério, 206, Santos  – Brasile

 

 

Kids India Expo 2019

26 – 28 settembre 2019

Mumbai – INDIA

 

 

 

PSA Giugno 2019: richiamo prodotti Australia

Nel mese di Giugno 2019, in Australia sono stati richiamati alcuni articoli presenti sul mercato in quanto ritenuti non conformi alle normative vigenti.

Nell’ambito dei giocattoli si segnala 1 caso di rischio soffocamento per la presenza di parti facilmente ingeribili, ed 1 caso di potenziale rischio lesioni; nel settore abbigliamento per l’infanzia si evidenzia 1 caso di rischio incendio a causa dell’alta infiammabilità del prodotto.

Nel settore articoli di puericultura si riscontrano 4 casi di rischio soffocamento, 5 di rischio caduta e lesioni a causa dell’etichettatura insufficiente e delle caratteristiche di sicurezza mancanti.

Nel settore Sport-hobby si riscontrano 2 casi di rischio lesioni.

In riferimento agli accessori destinati agli adulti, si evidenzia 1 caso di potenziale rischio alla vista, il prodotto è privo di etichettatura.

Nel settore apparecchi elettronici si raffrontano 2 casi di rischio incendio ed 1 di potenziale shock elettrico.

 

Per ulteriori dettagli, rimandiamo al sito:

ProductSafetyAustralia

CPSC Giugno 2019: richiamo prodotti Stati Uniti

Nel mese di Giugno 2019, la commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo statunitense (CPSC) ha pubblicato un elenco di articoli non ritenuti confacenti alle normative vigenti.

Nel dettaglio si evidenziano: nel settore degli apparecchi elettronici 1 caso di potenziale rischio intrappolamento e soffocamento, 5 casi di rischio incendio, ed 1 di rischio scossa elettrica; in riferimento agli apparecchi di illuminazione si raffronta 1 caso di potenziale rischio scariche elettriche ed 1 caso di rischio lesioni.

Nell’ambito Sport-Hobby si raffronta 1 caso di rischio annegamento, ed 1 di rischio caduta e lesioni.

Nel settore abbigliamento per l’infanzia si evidenzia 1 caso di rischio soffocamento; in riferimento agli articoli di puericultura si segnala 1 caso di potenziale rischio morte infantile poichè l’articolo in oggetto è strutturato in posizione inclinata.

In riferimento alla sicurezza generale di prodotto destinati al consumatore adulto, si raffronta 1 caso di rischio caduta e lacerazioni poichè l’articolo non è provvisto di adeguate sicurezze per l’utilizzo, 1 caso di potenziale rischio tagli , 4 di rischio ustioni in quanto l’articolo viola i requisiti normativi federali previsti, 1 caso di  rischio caduta e lesioni, ed  1 di potenziale rischio avvelenamento.

Per ulteriori dettagli, vedi link di seguito:

Recall List

Rapex Report Giugno 2019

Nel mese di Giugno 2019, la Commissione Europea ha pubblicato 4 Reports, con le relative informazioni rispetto ai prodotti considerati pericolosi in quanto non conformi alle pertinenti Direttive Europee.

Nel dettaglio si evidenziano: nel settore giocattoli, 11 casi di rischio soffocamento, in quanto l’articolo non rispetta i requisiti previsti dalla norma europea EN 71-1, 5 casi di rischio ambientale a causa della presenza eccessiva di Piombo e Cadmio, 4 di potenziale rischio chimico poiché l’articolo non è conforme al regolamento REACH, inoltre 3 casi di eguale rischio in quanto il prodotto non è conforme alla norma europea EN 71-3; nell’ambito abbigliamento per l’infanzia invece si raffrontano 7 casi di rischio lesioni poichè non vengono rispettati i requisiti della norma europea EN 14682.

Nel settore degli apparecchi elettronici si evidenziano 5 casi di rischio scossa elettrica in quanto il prodotto non è conforme alla norma europea EN 60950,  2 casi di eguale rischio poichè non viene rispetta la direttiva “Bassa tensione”; in riferimento agli articoli di illuminazione invece si segnalano 2 casi di rischio  scossa elettrica.

Nel settore Sport-hobby si raffrontano 3 casi di potenziale rischio incendio e ustioni poiché l’ articolo non rispetta le norme pertinenti europee  EN 62133, EN 60335-1 e EN 61558.

Nell’ambito articoli decorativi si riscontrano 8 casi di rischio scossa elettrica in quanto il prodotto non è conforme alla norma EN 60598, inoltre 2 casi di potenziale rischio soffocamento poichè l’articolo è confutabile con prodotti di tipo alimentare.

UTENTE

 

TIPO DI PRODOTTO RISCHIO NUMERO DI CASI DETTAGLIO RISCHIO
 

 

 

 

Macchinari

 

Macchinari Lesioni 1 Il prodotto non è conforme alle prescrizioni della direttiva Macchine e alla pertinente norma europea EN 609-1
Macchinari Scossa elettrica 1 Articolo non conforme ai requisiti della direttiva Macchine e alla relativa norma europea EN 60745
Macchinari Lesioni 1 La presenza di una vite che assicura la colonna dello sterzo può venire vinta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumatore adulto

 

 

 

 

 

Sicurezza generale del prodotto Chimico 5

Il prodotto contiene la ammina o-anisidina aromatica e o-toluidina

Sicurezza generale del prodotto Chimico 2 Prodotto altamente corrosivo
Sicurezza generale del prodotto Lesioni 1 Articolo non conforme alla pertinente norma europea E 27
Apparecchi elettronici Incendio, Scossa elettrica 1 Articolo non conforme i requisiti della direttiva

“Bassa tensione”

Apparecchi elettronici Incendio, Scossa elettrica 1 Prodotto non pertinente alla norma europea

EN 60335

Apparecchi elettronici Scossa elettrica 1

Il prodotto non rispetta le pertinenti norme europee  EN 60335,

EN 60320, EN 60228

Apparecchi elettronici Scossa elettrica 2 Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva “Bassa tensione”
Apparecchi elettronici Incendio, Scossa elettrica 1 Articolo non conforme alla norma europea EN 60950
Apparecchi elettronici Scossa elettrica 1

Il prodotto non rispetta le pertinenti norme europee EN 60950,

EN 50075 e IEC 60884

Apparecchi elettronici Scossa elettrica 5 Il prodotto non rispetta la norma europea EN 60950
Apparecchi elettronici Scossa elettrica 1 L’articolo non rispetta i requisiti della norma europea EN 60598
Apparecchi elettronici Scossa elettrica 1 Il prodotto non soddisfa le norme europee pertinenti

EN 60950 e IEC 60884

Apparecchi elettronici Scossa elettrica, Ustioni 1 L’articolo non soddisfa le norme europee

EN 60335 ed EN 62233

Apparecchi illuminazione Scossa elettrica 2

Articolo non conforme alla norma pertinente

EN 60598

Apparecchi illuminazione Ustioni 1 L’articolo non rispetta la pertinente norma europea EN 60598
Articoli decorativi Scossa elettrica 1  Articolo non pertinente alle norme europee

EN 60598, EN 62368-1

Articoli decorativi Scossa elettrica 8

Prodotto non è conforme alla norma pertinente

EN 60598

Articoli decorativi Soffocamento 2 Articolo confutabile con prodotti di tipo alimentare
Cosmetica Microbiologico 2

Il prodotto non rispetta la  norma europea

 EN ISO 17516

Cosmetica Chimico 2 Il prodotto contiene Antimonio
Cosmetica Chimico 1 Il prodotto contiene la sostanza farmacologicamente Bimatoprost
Cosmetica Chimico 1

Il prodotto contiene il Solvent Yellow 172,

CI 45161 e CI 451741

Accessori Chimico 6 Presenza eccessiva di Cadmio
Accessori Chimico 1 Presenza eccessiva di Nichel
Accessori Soffocamento 1 Articolo confutabile con prodotti di tipo alimentare
Sport-hobby Lesioni 1 Articolo non rispetta la norma europea

EN 12277

Sport-hobby Incendio, Scossa elettrica, Ustioni 1 Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva macchine e delle pertinenti norme europee

EN 62133, EN 62133-2 e EN 60335-1

Sport-hobby Incendio, Ustioni 3 L’articolo non rispetta le norme europee pertinenti

EN 62133, EN 60335-1 e EN 61558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambini

 

Giocattolo Chimico 1

Articolo contenente quantità eccessiva di

bis (2-etilesil) ftalato (DEHP)

Giocattolo Lesioni 1 Il prodotto non soddisfa le pertinenti norme europee EN 62115
Giocattolo Soffocamento 11 L’articolo non rispetta i requisiti della pertinente norma europea EN 71-1
Giocattolo Ambiente 2 Presenza elevata di Piombo e Cadmio
Giocattolo Lesioni 1 Il prodotto non è conforme alla pertinente norma europea EN 71-1
Giocattolo Ambiente, Chimico, Soffocamento 1 Articolo non pertinente alla norma europea

EN 62115 e alla direttiva RoHS 2

Giocattolo Chimico 4 Prodotto non conforme al regolamento REACH

 

Giocattolo Ambiente 5 L’articolo presenta una quantità eccessiva di Piombo e Cadmio
Giocattolo Chimico, Soffocamento 2 Articolo non pertinente alle norme europee

EN 71-1 e EN 62115

Giocattolo Chimico 3  Articolo non pertinente alla norma europea EN 71-3
Giocattolo Lesioni 1 Il prodotto non rispetta la pertinente norma europea EN 62115
Articoli

puericultura

Lesioni 1 Struttura del prodotto inadeguata
Articoli

puericultura

Lesioni, Soffocamento 1 Prodotto non conforme alla norma europea EN 13209
Articoli

puericultura

Soffocamento, Strangolamento 1 Presenza di piccole parti facilmente ingeribili e banda troppo lunga
Articoli

puericultura

Asfissia, Lesioni, Ustioni 1

L’articolo non è conforme al regolamento

UNECE n. 44-04

Abbigliamento Strangolamento 2 Il prodotto non soddisfa la pertinente la

norma europea EN 14682

Abbigliamento Lesioni 7 Il prodotto non soddisfa la pertinente la

norma europea EN 14682

Di seguito riportiamo il link con tutte le informazioni utili:

Report 2019 dal 23 al 26 

PSA Maggio 2019 : richiamo prodotti Australia

Nel mese di Maggio 2019 in Australia, sono stati richiamati alcuni articoli presenti sul mercato poichè ritenuti non conformi alle normative vigenti.

Nel dettaglio si evidenziano: nell’ambito articoli di puericultura si raffrontano 3 casi di rischio soffocamento, 1 caso di potenziale rischio caduta a causa dell’instabilità del prodotto, 1 caso di potenziale rischio ustioni, poichè l’articolo è privo dell’etichetta di pericolo di incendio richiesta, ed inoltre 1 caso di rischio lesioni; nel settore abbigliamento per l’infanzia si riscontra 1 caso di rischio soffocamento per la presenza di piccole parti potenzialmente ingeribili.

In riferimento agli apparecchi elettrici si evidenzia 1 caso di potenziale shock elettrico, 1 caso di rischio incendio , in quanto la batteria presente potrebbe surriscaldarsi.

Per ulteriori dettagli, vedi link di seguito:

ProductSafetyAustralia

 

CPSC Maggio 2019: richiamo prodotti Stati Uniti

Nel mese di Maggio 2019, la commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo statunitense (CPSC) ha pubblicato un elenco di articoli non ritenuti confacenti alle normative vigenti.

Nel dettaglio si evidenziano: in riferimento agli apparecchi elettronici 2 casi di rischio incendio, ed 1 caso di potenziale rischio ustioni; nel settore abbigliamento per l’infanzia si raffrontano 2 casi di rischio ustioni a causa della potenziale infiammabilità del prodotto.

Nell’ambito Sport-hobby si riscontra 1 caso di rischio lacerazione, poiché la clip di plastica sulla banda presente del prodotto potrebbe rompersi, ed 1 caso di rischio lesioni; si raffronta rispetto alla sicurezza generale di prodotto 4 casi di rischio lacerazione, in quanto la lama metallica dell’articolo potrebbe staccarsi, inoltre 1 caso di rischio esplosione; nel settore cosmetici invece si evidenzia 1 caso di potenziale rischio avvelenamento se a contatto con i bambini, in quanto non vi è una chiusura adeguata di protezione.

Per ulteriori dettagli, vedi link di seguito:

Recall List