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PSA Recall Maggio 2022

Nel mese di Maggio 2022, in Australia sono stati richiamati alcuni articoli presenti sul mercato in quanto ritenuti non conformi alle normative vigenti.

Qui di seguito alcune segnalazioni che presentano un’alta percentuale di sequestri e/o ritiri per rischi relativi alla salute del consumatore finale.

Nel dettaglio ritroviamo:

12 casi di rischio per la salute:
– la mancata presenza della dicitura relativa agli allergeni all’interno del packaging comporterebbe un rischio di salute per un consumatore allergico.
– prodotto che crea reazioni allergiche [3 casi]
– generatori GPL non valutati e certificati come sicuri per l’uso in Australia, con rischio di avvelenamento da monossido di carbonio che potrebbe causare gravi malattie
– prodotto contenente muffe che possono causare reazioni avverse
– alcuni lotti di prodotto contengono benzene oltre il limite consentito, con rischio di avvelenamento e cancro [6 casi]

1 caso di rischio microbiologico:
– un prodotto finalizzato alla medicazione presenta parti che possono rompersi durante la manipolazione, perdendo così la sua barriera sterile

2 casi di rischio di soffocamento:
– un sonaglio non conforme ai requisiti di dimensioni e forma della norma di sicurezza obbligatoria per i giocattoli per bambini fino a 36 mesi di età, con rischio di soffocamento per i bambini piccoli.
– pom-pom non adeguatamente fissati con rischio di soffocamento causato dalla perdita di piccole parti

2 casi di rischio di strangolamento:
– le batterie a bottone del prodotto non risultano adeguatamente protette e quindi accessibili, provocando – se ingerite – strangolamento (soprattutto per un bambino) [2 casi]

4 casi di rischio di lesioni:
– i giunti del prodotto potrebbero non essere stati saldati correttamente e potrebbero guastarsi, aumentando il rischio di lesioni gravi o mortali.
– parti del prodotto possono incastrarsi durante il funzionamento con rischio di incidenti e lesioni [3 casi]

1 caso di non conformità:
– il packaging del prodotto non contiene le diciture idonee per informare il consumatore finale

Per ulteriori dettagli, rimandiamo al sito:
https://www.productsafety.gov.au/

Rapex Report Maggio 2022

Nel mese di Maggio 2022, la Commissione Europea ha pubblicato 4 Reports, con le relative informazioni rispetto ai prodotti considerati pericolosi in quanto non conformi alle pertinenti Direttive Europee.

Qui di seguito un riassunto della situazione europea nel mese di Maggio.
Oppure scarica i 4 report settimanali completi.

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Grafico generale del mese di Maggio 2022, che riporta un numero maggiore di casi di rischi:

Chimici [52] (24,3%)
– di Incendio [33] (15,4%)
– di Ustioni [32] (15,0%)

CONSUMATORE

RISCHIO E N. CASI

DESCRIZIONE

Consumatore adulto

Rischio per la salute [3]

Il prodotto non è conforme al Regolamento sui Dispositivi di Protezione personale, norma europea EN 149

Consumatore adulto

Rischio per la salute [1]

Il prodotto non è conforme al Regolamento UN/ECE n. 44-01

Consumatore adulto

Rischio di lesione [1]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva Macchine e Norma Europea EN 60745-1

Consumatore adulto

Rischio chimico [4]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sui prodotti del tabacco

Consumatore adulto

Rischio chimico [24]

Il prodotto non è conforme al Regolamento sui Prodotti Cosmetici

Consumatore adulto

Rischio microbiologico [10]

Il prodotto non è conforme al Regolamento sui Prodotti Cosmetici

Consumatore adulto

Rischio di ustioni, lesioni [1]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulle Attrezzature a Pressione e alla Norma Europea EN 12778

Consumatore adulto/ Bambino

Rischio micriobiologico [1]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti e della pertinente Norma Europea EN 14682

Consumatore adulto/ Bambino

Rischio di ustioni, strangolamento [13]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti

Consumatore adulto

Rischio di lesioni [1]

Il prodotto non è conforme al Regolamento sui Dispositivi di Protezione individuale

Consumatore adulto

Rischio di lesioni [1]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva Macchine né alla Norma Europea EN 1494

Consumatore adulto

Rischio di scossa elettrica [1]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva Macchine né alla Norma Europea EN 60204

Consumatore adulto/ Bambino

Rischio di soffocamento [3]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli né alla Norma Europea EN 71

Consumatore adulto/ Bambino

Rischio di soffocamento, lesioni uditive [12]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli né alla Norma Europea EN 71-1

Consumatore adulto/ Bambino

Rischio chimico [5]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli né alla Norma Europea EN 71-3

Consumatore adulto/ Bambino

Rischio di lesioni [1]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli né alla Norma Europea EN 71-8

Consumatore adulto/ Bambino

Rischio chimico [1]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli né alla Norma Europea EN 71-12

Consumatore adulto/ Professionista

Rischio di incendio, lesione [13]

Il prodotto non è conforme al Regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 

Consumatore adulto/ Professionista

Rischio di incendio, lesione [1]

Il prodotto non è conforme al Regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli

Consumatore adulto/ Bambino

Rischio chimico [18]

Il prodotto non è conforme al Regolamento Reach 

Consumatore adulto/ Professionista

Rischio ustioni, scossa elettrica, incendio [18]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva Bassa Tensione né alla Norma Europea EN 60598 

Consumatore adulto

Rischio ustioni, incendio [1]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulle apparecchiature radio

Consumatore adulto

Rischio annegamento [2]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva sulle imbarcazioni da diporto e da diporto personali 

Consumatore adulto

Rischio ambientale [5]

Il prodotto non è conforme ai requisiti della Direttiva RoHS

CPSC Recall Maggio 2022

Nel mese di Maggio 2022, la commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo statunitense (CPSC) ha pubblicato un elenco di articoli non ritenuti confacenti alle normative vigenti.

Il Report ha fatto emergere una prevalenza di rischi legati ad articoli finalizzati all’uso da parte di bambini.

Qui di seguito alcuni dei prodotti ritirati e le relative cause:

UTENTE

PRODOTTO

DETTAGLIO RISCHIO

Bambino

Pigiama per bambini (circa 49.060 unità in totale) [4 casi]

I pigiami per bambini non soddisfano gli standard per rischio di infiammabilità relativi ad indumenti da notte per bambini, ponendo il rischio di ustioni.

Bambino

Indumenti per bambini (46.500 unità)

Alcune componenti sugli indumenti richiamati possono staccarsi ed esporre anche piccole parti, ponendo rischi di soffocamento e lacerazione per i bambini piccoli.

Bambino

Tavolo con componenti giocattolo (2.000 unità)

Le viti possono allentarsi e/o staccarsi dal componente xilofono del tavolo da gioco, con un rischio di soffocamento per i bambini piccoli.

Consumatore adulto/ Bambino

Hoverboard (93.000 unità)

Un malfunzionamento del software nel sistema elettrico può continuare a fornire assistenza al motore, causando uno slancio continuo. Quando il pilota non controlla attivamente l’hoverboard, possono verificarsi situazioni con rischi di caduta e lesioni.

Bambino

Biberon (300 unità)

I liquidi caldi nei biberon possono causare il restringimento del supporto sottostante, facendo inclinare la bottiglia con pericolo di versamento e ustione.

Consumatore adulto

Bici elettrica (1.600 unità)

Il meccanismo di chiusura che contiene la batteria può non funzionare correttamente, facendo sì che la batteria si stacchi dal telaio e cada a terra, ponendo un pericolo di caduta per il ciclista. Inoltre, la molla dello scrocco può causare un’ulteriore usura nel tempo, provocando un rischio di incendio.

Per ulteriori dettagli, rimandiamo al sito:
https://www.cpsc.gov/

Rapex Report Aprile 2022

Nel mese di Aprile 2022, la Commissione Europea ha pubblicato 4 Reports, con le relative informazioni rispetto ai prodotti considerati pericolosi in quanto non conformi alle pertinenti Direttive Europee.

Qui di seguito un riassunto della situazione europea nel mese di Aprile.
Oppure scarica i 4 report settimanali completi.

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Grafico generale del mese di Aprile 2022, che riporta un numero maggiore di casi di rischi:

Chimici [82] (46,6%)
– di Lesioni [34] (19,3%)
– di Scosse elettriche [21] (11,9%)

CASI RIPORTATI :

RISCHI >

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla bassa tensione.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla bassa tensione.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme al regolamento sui dispositivi di protezione individuale né alla norma europea EN 1078.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli né alla norma europea EN 71-1.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli né alle norme europee EN 71-10 e EN 71-11.

Il prodotto non è conforme al regolamento sui prodotti cosmetici.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme al regolamento sui dispositivi di protezione individuale e alla norma europea EN 149.

ESEMPIO: Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tale veicolo.

Australia: “Norme di sicurezza per i beni di consumo (Giocattoli per bambini fino a 36 mesi di età)”

Nella notifica (G/TBT/N/AUS/137 del 25-02-2022) al comitato per gli ostacoli tecnici dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) ha reso nota la revisione in corso di una bozza riguardante le Norme di Sicurezza per Beni di consumo (Giocattoli per bambini fino a 36 mesi di età).

In Australia, le attuali norme di sicurezza obbligatorie nel campo dei giocattoli per bambini erano state introdotte nel 2003. Era opportuno rinnovarle, facendo riferimento ad edizioni più recenti per garantire ai fornitori obblighi normativi più chiari e coerenti, tenendo a mente la tutela dei consumatori finali.

Prodotti interessati:

1. Giocattoli per bambini fino a 36 mesi di età (inclusi) progettati,
fabbricati, etichettati e commercializzati come “giocattoli” o chiaramente destinati all’uso in gioco da parte di bambini fino a 36 mesi di età;
2. Giocattoli, giochi e articoli sportivi;
3. Parti ed accessori degli stessi

Norme di riferimento:

Norma Australiana/Neo Zelandese AS/NZS ISO 8124.1:2019
Parte 1: Norme di sicurezza relative a proprietà meccaniche e fisiche, comprese alcune modifiche minori apportate nel 2020.

Inoltre, l’ACCC propone di consentire ai fornitori di rispettare una qualsiasi delle Norme qui di seguito riportate:

INTERNATIONAL STANDARD:

ISO 8124-1:2018

Sicurezza dei giocattoli:
Parte 1 – Aspetti in ambito di sicurezza relativi alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei prodotti

EUROPEAN STANDARD:

EN 71-1:2014+A1:2018

Sicurezza dei giocattoli:
Parte 1 – Caratteristiche fisiche e meccaniche

AMERICAN STANDARD:

ASTM F963 – 17

Norme di sicurezza per i consumatori, specificatamente alla sicurezza dei giocattoli

Date di riferimento importanti:

Data di recepimento della proposta: La norma di sicurezza sarà adottata il giorno successivo alla sua registrazione.
Data finale per i commenti: 29-04-2022

Valvole automatiche: Direttiva macchine e/o Direttiva PED

Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole si sono spesso confrontati sulla questione “valvole” e, in particolare, varie sono state le diatribe su quale direttiva esse dovessero seguire: Macchine o/e PED.

Tutt’oggi le divergenze sono numerose, ma proviamo a fare più chiarezza sul tema.

Breve cenno storico: All’inizio le valvole sono state considerate al di fuori del campo di applicazione della Direttiva macchine, possiamo dire fino al 2014. Infatti, per quasi 20 anni, il mercato si è regolato a livello europeo applicando la Direttiva Ped.
Eppure negli ultimi anni sono sorti alcuni dubbi su quale sia la Direttiva più adatta da adottare.

Le valvole sono da considerare macchine? Un dibattito senza fine.
Le interpretazioni di Ceir e Commissione Europea.

La questione nasce dalla stessa definizione di “macchina” contenuta nell’articolo 2 comma a) della Direttiva 2006/42/CE.

Secondo tale definizione la macchina è “un insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

Pertanto, la tesi sostenuta da alcuni paesi è che tutte le valvole attuate o destinate a essere attuate sarebbero macchine, e quindi soggette alla Direttiva macchine.

La definizione invece di “quasi macchina”  non risulta applicabile perché le valvole non sono necessariamente destinate all’utilizzo all’interno di macchine, ma possono essere invece utilizzate all’interno di un sistema di trasporto fluidi o di un recipiente in pressione, perciò manca il presupposto principale.

Ma allora come capire quale Direttiva applicare?

Partiamo da un presupposto valido non solo per le valvole, ma per molti prodotti soggetti a certificazione CE:

“Lo stesso prodotto, rischio o impatto può essere coperto da due o più atti di armonizzazione.”

In tal caso il problema della sovrapposizione può essere risolto privilegiando l’atto di armonizzazione dell’Unione più specifico.
Proprio per questo fine, è di solito necessaria una corretta analisi dei rischi del prodotto, o talvolta anche una giusta analisi della sua destinazione, che determina quindi quale sia la legislazione applicabile.

In conclusione:

Secondo il Ceir, l’atto di armonizzazione più specifico per le valvole è la Direttiva Ped.
In assenza di decisioni definitive del Machinery Working Group, la posizione del Ceir soddisfa in parte l’aspetto sostanziale della valutazione di conformità delle valvole.

La direttiva di riferimento – quindi – possiamo dire che resta la Ped, in analogia con il corpo normativo applicato anche in altri contesti extra-europei, mentre solo in casi specifici e particolari può essere applicabile la Direttiva macchine.

Per comprendere in quali situazioni è opportuno fare capo alla Direttiva macchine, ai costruttori si consiglia quindi di:
effettuare una corretta analisi dei rischi, eventualmente prendendo in esame i requisiti essenziali della Direttiva macchine quando la situazione lo richieda, ma senza dichiarare la conformità del prodotto a questa direttiva.

Canada: aggiornamento “Prodotti di consumo contenenti normative sul piombo”

Il 26-01-2022, Health Canada ha pubblicato un aggiornamento sui requisiti di sicurezza stabiliti nel “Consumer Products Containing Lead Regulations” (CPCLR) ai sensi del “Canada Consumer Product Safety Act” (CCPSA) per i prodotti di consumo fabbricati, importati, pubblicizzati o venduti in Canada.

Il CPCLR – che ha sostituito il “Consumer Products Containing Lead (Contact with Mouth) Regulations” del 2018 – stabilisce i requisiti che limitano il contenuto di piombo nelle parti accessibili di determinati prodotti di consumo e specifica che il contenuto di piombo non deve superare i 90 mg/kg in ciascuna parte accessibile delle 5 categorie di prodotti di consumo elencate nella tabella seguente, a meno che le seguenti 3 condizioni non siano del tutto soddisfatte:

(1) il piombo è necessario per produrre una caratteristica essenziale della parte;
(2) non è disponibile alcuna parte alternativa contenente meno piombo; e
(3) il pezzo, se testato secondo le buone pratiche di laboratorio, non rilascia più di 90 mg/kg di piombo.

Esempi ed esenzioni:

Gli aggiornamenti informativi di cui sopra forniscono una guida sugli ambiti e sugli esempi per le 5 categorie menzionate:

Scopo A
Un prodotto che viene portato a contatto con la bocca durante il normale utilizzo.

Prodotti
Ciucci e massaggiagengive, Bocchini sportivi e paradenti, Ausili per bere (comprese cannucce e parti di bottiglie, bicchieri sippy e altri recipienti per bere che sono a contatto con la bocca dell’utente durante il normale utilizzo), Bocchini di dispositivi di svapo e bocchini di accessori per cannabis…

Esenzioni
Utensili da cucina o prodotto soggetto alle normative sulla ceramica smaltata e la vetreria.

Scopo B
Qualsiasi indumento o accessorio d’abbigliamento destinato all’uso da parte di un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Indumenti da notte, Abbigliamento da giorno, Giacche, Stivali e scarpe, Cravatte, Cappelli e berretti, Cinture e bretelle, Guanti e manicotti, Scialli e sciarpe, Cordini, Calzini e calze…

Esenzioni
//

Scopo C
Un prodotto destinato all’apprendimento o al gioco (un giocattolo) da parte di un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Sonagli, Figurine giocattolo, Costruzioni, Prodotti per giochi di ruolo per bambini (come kit medico/infermiera, passeggini per bambole e attrezzature da cucina), Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi didattici (come matite, gomme e righelli…)

Esenzioni
//

Scopo D
Un libro o un prodotto stampato simile destinato a un bambino di età inferiore a 14 anni.

Prodotti
Libri realizzati con materiali come vinile, tessuto, plastica o metallo

Esenzioni
Stampato su carta/cartone e stampato e rilegato in modo convenzionale utilizzando materiali convenzionali.

Scopo E
Un prodotto il cui scopo principale è facilitare il relax, il sonno, l’igiene, il trasporto o il trasporto di un bambino di età inferiore ai 4 anni.

Prodotti
Culle, Passeggini, Seggioloni, Altalene per bambini, Marsupi, Sedili dell’auto, Fasciatoi, Articoli per l’infanzia (come ciucci e massaggiagengive, bavaglini e accessori per il bagno…)

Esenzioni
//

Smartphone e possibile rischio per pacemaker e defibrillatori

Il 3 febbraio 2022 l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha pubblicato un aggiornamento riguardante uno studio condotto sull’impatto dell’iPhone 12 su alcuni dispositivi come pacemaker e defribillatori.

Vediamo insieme cosa significa:

“In rari casi, se lo smartphone viene tenuto a meno di un centimetro dal cuore, il magnete presente nell’iPhone 12 può attivare l’interruttore magnetico di pacemaker e defibrillatori impiantabili, ed è quindi molto importante attenersi alle indicazioni fornite dai produttori di dispositivi medici e della Apple stessa secondo cui deve essere mantenuta una distanza di almeno 15 cm tra un telefono cellulare e il dispositivo.”

Lo ha dimostrato uno studio dell’Iss pubblicato dalla rivista Pacing and Clinical Electrophysiology.

Gia nel febbraio 2021 erano stati condotti studi presenti nella letteratura scientifica e ripresi poi dalla stampa non specializzata, che indicavano la possibilità che il magnete dello smartphone potesse attivare l’interruttore magnetico presente nei dispositivi medici come il defibrillatore. 
Lo studio:

I ricercatori hanno valutato i pacemaker e i defibrillatori impiantabili dei principali produttori mondiali (Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Medico, Medtronic, Microport), utilizzando un simulatore di battito cardiaco.

I risultati hanno mostrato che, in alcuni casi, il magnete presente nell’ iPhone 12 può attivare involontariamente l’interruttore magnetico nel campione di pacemaker e defibrillatori impiantabili che è stato valutato. Il fenomeno è stato osservato fino ad una distanza massima di 1 cm. Va comunque sottolineato che l’attivazione della modalità magnetica è stata osservata solo in alcune specifiche posizioni dell’iPhone rispetto al dispositivo e che nella maggior parte delle posizioni il fenomeno non si innesca.

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iPhone 12 e magnete, durante una verifica

“L’attivazione non voluta dell’interruttore magnetico può raramente accadere anche in altre situazioni di vita comune in presenza di magneti – sottolineano gli autori – ma data la grande diffusione dell’iPhone 12 e l’abitudine di mettere lo smartphone nel taschino, l’attivazione involontaria della modalità magnete provocata da iPhone 12 può essere meno rara”.

Oltre a seguire le indicazioni sulla distanza, concludono i ricercatori, sarebbe opportuno avvertire il paziente rispetto a questa caratteristica unica dell’Phone12 e valutare questo potenziale rischio in futuro per i nuovi modelli di smartphone.

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Regolamenti europei prodotti di illuminazione: Ecodesign ed etichettatura energetica

Regolamenti europei prodotti di illuminazione: Ecodesign ed etichettatura energetica

ECODESIGN: Definizione

L’insieme dei requisiti minimi europei che ha come obiettivo quello di eliminare dal mercato i prodotti meno “efficienti”*
*In termini di “progettazione ecocompatibile” .

Di conseguenza i prodotti finalizzati al mercato europeo, devono rispettare questi requisiti minimi.

ETICHETTATURA ENERGETICA: Definizione

Fornisce indicazioni (semplici e chiare) sull’efficienza energetica – ed altre caratteristiche – dei prodotti finalizzati alla vendita.

L’obiettivo è consentire all’utente finale di scegliere i prodotti (in fase di acquisto) anche sulla base della loro efficienza confrontandoli con altri presenti sul mercato.

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L’Unione Europea ha definito due Direttive per la messa in commercio dei prodotti di illuminazione in maniera sostenibile.

La sfida del raggiungimento di impatto ambientale 0 (zero) entro il 2050 è ambiziosa, ma gli stati membri dell’UE hanno già concordato delle attività per ridurre il consumo di energia del 55% entro il 2030.

Entrambe le Direttive nascono da due precedenti (con i corrispettivi Regolamenti tecnici), più complesse e articolate.

  • Direttiva ECODESIGN 2009/125/CE (CE 244/2009 + CE 245/2009 + CE 859/2009 + CE 347/2010 + CE 1428/2015 + UE 1194/2012 + UE 1428/2015)
  • Direttiva ETICHETTATURA ENERGETICA 2010-30-UE (UE 874/2012 + UE 518/2015 + UE 254/2017)

Ora aggiornate rispettivamente in:

  • Regolamento UE 2019/2020 – Single Lighting Regulation (SLR);
  • Regolamento UE 2019/2015 – Energy Labelling Regulation (ELR).
Entrambe sono entrate in vigore nel 2021.

Con questo “aggiornamento” non ci sarà più distinzione tra moduli LED, lampade e corpi illuminanti, ma si parlerà solo di:

  • Sorgente luminosa

 

Definizione: prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente specifiche caratteristiche ottiche.

Eccezioni: non comprendono LED singoli o chip LED; pacchetti LED; prodotti contenenti una o più sorgenti luminose rimovibili a fini di verifica; parti che emettono luci contenute in sorgenti dalle quali non possono essere rimosse.

  • Unità di alimentazione

Definizione: uno o più dispositivi, fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l’alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica.

Unità di alimentazione separata: l’unità di alimentazione che non è fisicamente integrata nella sorgente luminosa e che viene immessa sul mercato come prodotto separato o come parte di un prodotto contenitore.

  • Prodotto contenitore

Definizione: prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe.

Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell’unità di alimentazione separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa.

Regolamento ECODESIGN (UE) 2019/2020:
Single Lighting Regulation
  • «stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012»

  • «Il riesame evidenzia i vantaggi dell’aggiornamento e della semplificazione delle specifiche applicabili ai prodotti per l’illuminazione, in particolare grazie all’adozione di un unico regolamento che disciplini tale gruppo di prodotti.»

Art. 1: Campo di applicazione
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazioni separate;
– Parti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Art. 2: Definizioni
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazione; 
– Unità di alimentazione separata;
– Prodotto contenitore.

Art. 3 + Allegato II: Specifiche per la progettazione ecocompatibile
Ai fini della conformità e della verifica nel rispetto dei requisiti della SLR, le misurazioni e i calcoli dovrebbero essere effettuati:

  • secondo le norme armonizzate (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea);
  • secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili.

Art. 4: Rimozione delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate
Per la prima volta, i requisiti Ecodesign per le sorgenti luminose includono gli obblighi dell’economia circolare sulla rimovibilità dei componenti.

  1. sostituibilità senza danni permanenti al contenitore;
  2. accessibilità a fini di verifica;
  3. rimovibilità a fine vita utile.

Art. 6 + Allegato IV: Procedura di verifica ai fini di sorveglianza sul mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato, gli Stati membri applicano la procedura di verifica illustrata nell’allegato IV del Regolamento, che include una tabella con le tolleranze ammesse ai fini della verifica.

Allegato V: Funzionalità dopo la prova di resistenza
In questo allegato sono riportati:
– i parametri da rispettare per la configurazione della prova (come le condizioni ambientali);
– misurazioni iniziali pre-test;
– metodi per la prova di resistenza;
– misurazioni finali post-test.

Art. 9: Riesame
Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico.

 

Regolamento ETICHETTATURA ENERGETICA (UE) 2019/2025:
Energy Labelling Regulation

Art. 1: Campo di applicazione
– Sorgenti luminose con o senza unità di alimentazione integrata;
– Sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

Art. 2: Definizioni
Il Regolamento stabilisce requisiti di etichettatura per:
– Sorgenti luminose;
– Unità di alimentazione;
– Unità di alimentazione separata;
– Prodotto contenitore.

Art. 3: Obblighi dei fornitori
I fornitori di sorgenti luminose assicurano che:
a.   ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente (non in un prodotto contenitore) sia provvista di un imballaggio con un’etichetta energetica stampata;
b.   i parametri della scheda informativa del prodotto siano inseriti nella banca dati dei prodotti (EPREL 2.0);
c.   su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia resa disponibile in formato stampa;
d…h.   informazioni su documentazioni tecniche e messaggi pubblicitari;
i.   su richiesta del distributore, le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.

I fornitori di prodotti contenitori assicurano che:
Se una sorgente luminosa è immessa sul mercato in un prodotto contenitore, nel manuale d’uso o nel libretto di istruzioni deve figurare, in modo chiaramente leggibile, il testo seguente:
«Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica X », dove X è sostituita dalla classe di efficienza energetica della sorgente luminosa in questione.
Se il prodotto contiene più sorgenti luminose, la dicitura può essere al plurale oppure ripetuta per ciascuna di esse, secondo i casi.
 

Art. 4: Obblighi dei distributori
I distributori assicurano che:
a.   presso il punto vendita, ogni sorgente luminosa non di un prodotto contenitore riporti l’etichetta messa a disposizione dal fornitore e che l’etichetta o la classe energetica sia ben visibile;
b…d.    informazioni su documentazioni tecniche e messaggi pubblicitari;
e.    le etichette sulle sorgenti luminose nei punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate in modo da coprire l’etichetta esistente, anche se stampata o apposta sull’imballaggio, entro diciotto mesi dall’applicazione del presente regolamento.

Art. 8: Riesame
Entro il 25 dicembre 2024 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico.
* Il riesame concerne, tra le altre cose, le classi di efficienza energetica, i metodi per valutare l’efficienza energetica delle sorgenti luminose nei prodotti contenitori e la possibilità di considerare aspetti dell’economia circolare.

Etichettatura energetica (Allegati II-V)

Allegato II: Classi di efficienza energetica e metodo di calcolo

Nell’ Allegato II troviamo una Tabella riportante le nuove classi riorganizzate e i rispettivi valori in termini di efficienza energetica (rapporto lm/W)

Di conseguenza, le classi si rimodulano come di seguito:

Dai valori riportati sembrerebbe, apparentemente, che le classi precedenti (che includevano anche delle sottocategorie della classe A) abbiano subito un “declassamento”.
La conversione, invece, dà semplicemente vita a un nuovo modello di riferimento ed è alla base di alcune motivazioni che riguardano:

  • Sia il consumatore finale, che così può fare scelte economicamente responsabili sulla base di una comprensione più immediata del risparmio energetico;
  • Sia per produttore che nel tempo sarà costretto a commercializzare prodotti sempre più ecosostenibili e che avrà un margine più ampio
  • sia in ottica di progresso tecnologico, poichè questo margine lascia ampio spazio all’arrivo di prodotti futuri sempre più sostenibili

Allegato III: Etichetta delle sorgenti – Diciture da riportare nell’etichetta:

  1. marchio o nome del fornitore;
  2. identificativo del modello del fornitore;
  3. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
  4. consumo di energia elettrica della sorgente luminosa in modo acceso per 1 000 ore, espresso in kWh;
  5. codice QR;
  6. classe di efficienza energetica conformemente all’allegato II;
  7. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2015»

Abbiamo notato (vedi punto 5, Allegato III) che il Regolamento (UE) 2019/2015 prevede nell’etichettatura anche un codice QR:

«codice di risposta rapida» (quick response, QR): il codice a barre a matrice che figura sull’etichetta energetica di un modello di prodotto che rimanda alle informazioni sul modello contenute nella parte pubblica della banca dati dei prodotti, EPREL.

Con l’entrata in vigore, dal 1 marzo 2021, delle nuove normative UE sull’etichettatura energetica, è un obbligo legale per i produttori caricare le informazioni dei loro prodotti nel database EPREL prima di venderli sul mercato.

Cos’è EPREL?

Il registro europeo delle etichette elettroniche gestito dalla Commissione Europea, contenente dati relativi alle prestazioni energetiche di tutti quei prodotti soggetti alla normativa in materia di efficienza energetica, non solo lampade ma anche grandi elettrodomestici.

Un vero e proprio database delle informazioni dei prodotti, caricate prima della vendita sul mercato.

A cosa serve EPREL?

Attraverso l’introduzione del QR sull’etichetta, il cliente finale può accedere alla parte pubblica di questo database con la scheda informativa completa di un prodotto.

EPREL include anche una parte riservata, ovvero non accessibile al pubblico ma solo alle autorità di vigilanza e alla Commissione Europea.

D.lgs 8 novembre 2021 n. 196 – Direttiva Single Use Plastic (SUP)

Il 14 gennaio 2022 è entrato in vigore il
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196;

Il campo di applicazione, inteso come  filosofia del DL, è riassunta all’articolo 1,  mentre per avere una panoramica degli oggetti per i quali sono necessari provvedimenti immediati, si può far riferimento agli allegati.

OBIETTIVO DEL DECRETO:

Ridurre l’inquinamento, in particolare degli ambienti acquatici, derivante dallo smaltimento di imballaggi alimentari il cui impiego è limitato ad un unico utilizzo, ma anche invitare gli imprenditori a rivedere radicalmente la filiera produttiva, così da migliorare ed ottimizzare il ciclo di vita del prodotto

Se volessimo una fotografia degli imballaggi qui definiti, ci accorgeremmo che  non si parla soltanto dei monouso comunemente noti, quali bicchieri, posate e piatti.

Rientrano altresì contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto e d’asporto, pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, le cannucce, gli agitatori per bevande , i contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze e bicchieri in PS comprensivi di relativi tappi e coperchi, contenitori per bevande con capacità fino a 3 litri, esclusi quelli in vetro o metalli o impiegati per fini medici speciali.

Sono descritti negli allegati anche altri oggetti che esulano dal campo alimentare, come assorbenti, tamponi, salviette, prodotti del tabacco, i bastoncini cotonati, le aste per palloncini.  

Alcuni dettagli importanti da ricordare sono:

Non rientra nel divieto di  cui  al  comma  1  l’immissione  nel mercato  dei  prodotti  realizzati  in  materiale  biodegradabile   e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della  norma UNI EN 13432 o  UNI  EN  14995,  con  percentuali  di  materia  prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per  cento  e,  dal    gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento; 

A tal proposito si suggerisce un’attenta lettura dell’articolo 5, relativo alle Restrizioni all’immissione sul mercato, per una comprensione di tutte le possibili eccezioni.

Anche gli articoli monouso rientrano nelle disposizioni di etichettatura definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Sanzioni definite nell’articolo 14, da 2.500 euro a 25.000 euro.