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Solvit

Solvit è un servizio gratuito ideato per aiutare i cittadini e le imprese Europee a trovare soluzioni rapide ai problemi inerenti agli scambi commerciali che incontrano nel mercato interno europeo.

L’attività si svolge interamente online ed è formata da Centri nazionali presenti in tutti gli stati dell’UE, Islanda, Norvegia e Liechtenstein che cooperano per trovare, insieme, una soluzione ai problemi transfrontalieri causati dalla non corretta applicazione delle norme europee da parte delle amministrazioni nazionali.

Per ulteriori dettagli, rimandiamo al link di seguito.

Solvit

Aggiornamento Direttiva 2011/65/UE: inserite 4 nuove sostanze nella RoHS II

La Commissione Europea ha approvato in data 31 Marzo 2015 la modifica dell’Allegato II della Direttiva RoHS II 2011/65/UE in merito all’elenco delle sostanze soggette a restrizione. Nello specifico sono state inserite nella lista  4 sostanze (ftalati) soggette a limitazioni con relative percentuali di tolleranza per peso dei materiali omogenei:

  • Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)     ≤0,1 %
  • Benzilbutilftalato (BBP)                      ≤0,1 %
  • Dibutilftalato (DBP)                             ≤0,1 %
  • Diisobutilftalato (DIBP)                      ≤0,1 %

Le nuove restrizioni saranno applicabili a partire dal 22 Luglio 2019 per i prodotti elettrici ed elettronici.  Per quanto riguarda i dispositivi medici in vitro e strumenti di monitoraggio le restrizioni si applicheranno a partire dal 22 Luglio 2021.

Modifica Direttiva 2011/65/UE

Marcatura e Certificazione di prodotto per il Nord America – Focus Macchine

Il mercato nord americano, per i costruttori di macchine e di equipaggiamenti elettrici, rappresenta un’interessante opportunità, tuttavia i riferimenti cogenti e tecnici sono molto diversi da quelli UE e un’autocertificazione può risultare non sufficiente e inopportuna.

Nello specifico negli USA gli enti vengono accreditati da OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e denominati National Recognized Testing Laboratory (NRTL). Per il Canada gli enti vengono accreditati da SCC (The Standards Council of Canada) e denominati Certification Bodies. I prodotti che presentano tali Marcature attestano che vi è stato un controllo tecnico presso i laboratori competenti e che risultano in linea con le norme di prodotto specifiche. Qualsiasi modifica sul prodotto deve essere segnalata all’ente, che farà le dovute verifiche in termini di sicurezza per poi implementarle nella documentazione ufficiale.Il solo rispetto della UL 508A non è sufficiente per garantire la conformità di un insieme complesso.

Ampliare la conoscenza delle Leggi, dei Codici d’installazione Nord Americani, come il CFR, il NEC (National Electrical Code US), il CEC (Canadian Electrical Code) e degli standard NFPA 79 e ANSI, costituisce un elemento imprescindibile per i fabbricanti che intendono esportare in USA, Canada e Messico e per i tecnici che intendono operare con conoscenza della materia.

La sorveglianza e la verifica locale, cioè nelle varie contee, è effettuata dall’ispettorato avente giurisdizione noto come ESA (Electric Safety Authority) in Canada, o AHJ (Authority Having Jurisdiction) in USA.

Le linee guida redatte da OSHA  e il CFR (Code of Federal Regulations) degli USA costituiscono il riferimento per ogni AHJ per definire le regole per la sicurezza dei lavoratori: tuttavia gli AHJ hanno facoltà di interpretare le prescrizioni OSHA e gli standard di riferimento, anche se solo a favore della sicurezza.

Di fatto esiste la possibilità per la AHJ di fornire interpretazioni degli standard e di conseguenza di approvare o meno, in ultima istanza, la macchina completa, anche se dotato del quadro elettrico certificato da parte di un laboratorio di parte terza riconosciuto. Pertanto le valutazioni possono differire da Stato a Stato e dipendono dal singolo AHJ.

Le Norme di prodotto tra i USE e Canada risultano simili e di conseguenza tutti gli enti specializzati hanno il permesso di rilasciare Marchi di Certificazione prodotto unici, che sono validi in entrambi i Paesi, permettendo a coloro che importano di sottoporre i propri campioni ad una sola analisi in laboratorio, riducendo i costi e risparmiando tempo.

Il processo per ottenere la Certificazione di prodotto in Nord America è lungo e complesso e non sempre ha esito positivo, perciò è importante rivolgersi ad un ente abilitato,  che analizza la conformità del prodotto con le norme Canadesi e Statunitense evitando di sostenere costose modifiche in fase di approvazione.

Contattateci per qualsiasi offerta relativa un servizio di consulenza finalizzato alla verifica dei prodotti destinati a tali mercati. Il nostro supporto risulterà prezioso rispetto all’obbiettivo da raggiungere.

 

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Rapex Report Industrial Giugno 2017

Questo mese segnaliamo diversi casi di prodotti industriali che sono stati ritirati dal mercato in quanto non conformi alla  Direttiva Macchine della Comunità Europea. Nello specifico vi sono due Elevatori a forbice per veicoli (comunemente definiti cric per auto) che hanno un sistema di bloccaggio e di sicurezza che non funzionano correttamente, causando possibili lesioni gravi.  E’ stato inoltre individuato un tosaerba a batteria ricaricabile il quale non è in linea con i requisiti delle Direttive Macchine in quanto la batteria si surriscalda facilmente e il prodotto può incendiarsi. Infine due elevatori elettrici idraulici per veicoli commerciali la cui forza del sistema di bloccaggio dei bracci di traino è insufficiente a sostenere il peso causando la possibile caduta del prodotto con associati rischi di lesioni gravi dovuti al pericolo di schiacciamento. Per i suddetti prodotti, la Marcatura CE risultava quindi non essere coerente con i relativi Requisiti Essenziali di Sicurezza.

Qui di seguito il link con tutte le informazioni relative ai prodotti: vedi Rapex 21 e 23 del 2017.

 

Rapex-Report Industrial

Nuovo Regolamento Europeo per apparecchi e dispositivi gas

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

A decorrere dal 21 aprile 2018 entrerà  in vigore il nuovo Regolamento UE per gli apparecchi a gas. In tale data la Direttiva 2009/142/CE (GAD) sarà  abrogata. A partire da tale data la Dichiarazione di Conformità  per gli apparecchi e accessori a gas dovrà  essere redatta soltanto con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR).

 Chi sono i soggetti interessati?

  • FABBRICANTI ed eventualmente il suo MANDATARIO
  • IMPORTATORI
  • DISTRIBUTORI di
  • Apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e corpi di scambio calore che devono essere muniti di tali
  • Accessori, dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio

 PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Con l’entrata in vigore del GAR (che nasce dalla necessità di aggiornare la GAD) vengono apportate delle modifiche per quanto riguarda l’immissione sul mercato di apparecchi e accessori a gas.

Ambito di applicazione (art 1)

  • Si applica agli apparecchi e agli accessori
  • E’ stata rimossa l’esclusione presente nella GAD degli apparecchi aventi una temperatura normale di esercizio superiore a 105 °C

Non si applica ad apparecchi destinati specificatamente:

  • all’ uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
  • all’ uso su aerei e ferrovie;
  • scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori (aggiunto rispetto alla GAD)

Analisi e valutazione del rischio

I nuovi requisiti 1.2, 1.3 e 1.4 introducono il concetto di analisi e valutazione del rischio come elemento fondamentale per la scelta delle soluzioni tecniche in fase di progettazione e fabbricazione degli apparecchi.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate devono essere applicati i seguenti principi (RE 1.3):

  • eliminare o ridurre rischi, per quanto possibile

(progettazione e fabbricazione intrinsecamente sicuri);

  • prendere i necessari provvedimenti protettivi contro i rischi che non possono essere eliminati;
  • informare gli utenti dei rischi residui dovuti a carenze delle misure di protezione adottate e indicare se siano necessarie particolari

Il fabbricante dovrà  compilare una lista dei pericoli conosciuti o prevedibili associati all’uso previsto o ad un uso ragionevolmente prevedibile. Tali pericoli posso essere relativi alla sicurezza (incendio, esplosione, soffocamento, ecc..) o alla salute delle persone e animali (esposizione a lungo termine di sostanze nocive). Il Fabbricante dovrà definire le misure da adottare per affrontare tali rischi e, nel caso, potrà scegliere se applicare le norme armonizzate. Se si applica una sola parte della norma o non copre tutti i requisiti, bisogna documentare il rispetto dei requisiti non coperti dalla norma.

Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da prevenire i rischi legati al gas, dovuti a pericoli di natura elettrica o a fenomeni elettromagnetici. Gli apparecchi destinati a essere usati in locali chiusi devono essere progettati e fabbricati in modo da prevenire la fuga di gas incombusti in tutte le situazioni che possono portare ad accumuli pericolosi di gas incombusti in tali locali.

Sono stai aggiornati i riferimenti alle nuove direttive 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) e 2014/53/UE (RED).

Non è più richiesto un dispositivo specifico di sicurezza (ad es. un dispositivo di sorveglianza fiamma (FSD) e non è più possibile affidarsi ad una adeguata aerazione del locale, dove ciò era consentito dallo Stato membro, per prevenire l’accumulo di gas incombusti.

Viene inserito un nuovo requisito inerente alla tossicità del rilascio del gas contenente monossido di carbonio o altre componenti tossiche. Tale requisito include tutti gli apparecchi; nel precedente regolamento GAD, tale elemento era limitato solo agli apparecchi di riscaldamento per uso domestico e agli scaldacqua istantanei di tipo A, non collegati ad una canna fumaria e che quindi scarica i prodotti della combustione nell’ambiente circostante.

Il requisito inerente al pericolo delle superfici esterne è stato esteso a tutti gli apparecchi. Nella GAD era riferito solo agli apparecchi domestici.

E’ stato riscritto il requisito “Contatto  con gli alimenti e acque destinate al consumo umano”: vengono inclusi i riferimenti al Regolamento (CE) n.1935/2004 ed elimina le direttive 80/590/CEE e 89/109/CE e alla Direttiva 98/83/CE.

Procedure di valutazione della conformità

Le procedure sono state aggiornate per quanto riguarda la denominazione e la descrizione allineandole a quelle della Decisione 768/2008/EC. I compiti del Fabbricante e dell’Organismo Notificato sono rimasti invariati. Le procedure prevedono due fasi:

1.    fase di progettazione secondo il modulo B (ex allegato II,1 della GAD);

2.    fase di controllo della produzione secondo i moduli C2, D, E, F, G a scelta del Fabbricante (ex allegato II.3,.4,.5,.6)

Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità  UE

Tale documentazione deve essere tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro nel quale l’apparecchio o l’accessorio è immesso sul mercato o messo a disposizione. Il documento deve essere conservato per 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchio o accessorio. E’ sufficiente redigere una sola Dichiarazione UE conforme per tutte le Direttive e/o Regolamento che vengono applicati al prodotto.

Linee Guida nuovo Regolamento GAR

 

 

UE: LIMITI DI MIGRAZIONE PIU’ BASSI PER IL PIOMBO NEI GIOCATTOLI

Il 27 Marzo 2017 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un emendamento per ridurre i limiti di migrazione del piombo nei giocattoli in conformità alla Direttiva sulla Sicurezza sui giocattoli 2009/48/CE (TSD).
In data 27 Aprile 2017 l’emendamento ufficiale (Direttiva (UE) 2017/738) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (OJEU)  e sarà efficace dal 28 Ottobre 2018. Il confronto dei limiti attuali e nuovi è riportato nella tabella  di seguito.

Migrazioni Limiti di piombo (mg / kg)
Categoria 1

mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile

Categoria 2

mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso

Categoria 3

mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura

Attuale 13.5 3.4 160
Novità 2.0 0.5 23

 

Direttiva 2017/738

UE: LA COMMISSIONE EUROPEA LIMITA IL FENOLO NEI GIOCATTOLI

Il 4 Marzo 2017, la Commissione Europea pubblica la Direttiva 2017/774 per introdurre un limite di migrazione e di contenuto di fenolo nei giocattoli, modificando l’appendice C dell’allegato II della Direttiva sulla sicurezza sui giocattoli 2009/48 / CE.  A decorrere dal 4 Novembre 2018, i giocattoli destinati all’utilizzo da parte di bambini di età  inferiore ai 36 mesi sono tenuti a rispettare tale restrizione. I limiti specifici sono riportati nell’appendice dell’allegato II C della Direttiva 2009/48 / CE.

 

SOSTANZA

 

CAS NO.

 

REQUISITI

 

Fenolo

 

 

108-95-2

5 mg / l (limite di migrazione) nei materiali polimerici secondo i metodi previsti dalle norme EN 71-10: 2005 e EN 71-11: 2005.
10 mg / kg (limite di contenuto) come conservante in conformità  con i metodi previsti dalle norme EN 71-10: 2005 e EN 71-11: 2005

 

Direttiva 2017/774

UNITED STATES CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

Questo mese rileviamo diversi casi di prodotti non conformi alle leggi degli Stati Uniti d’America per diverse motivazioni.

I potenziali pericoli rilevati sono i seguenti.

Nell’ambito apparecchi e attrezzature elettroniche vi sono: 3 casi di scossa elettrica; 4 casi di incendio dovuto a surriscaldamento, 2 casi di malfunzionamento: il rilevatore di fumo non svolge correttamente la propria funzione e i soggetti non vengono avvisati in caso di incendio; non accurata lettura di tensione da parte di un rilevatore. Nell’attrezzature e articoli per l’infanzia troviamo un caso di lesione causato da un sedile per auto che si sgancia facilmente in caso di una brusca frenata. Nel settore abbigliamento e accessori presentiamo un caso di rischio di ustione di una sciarpa che risulta facilmente infiammabile. Nel settore hobby e sport evidenziamo 3 casi di lesione causati  dagli steli di un manubrio di una bicicletta che si rompono e  dallo scorretto funzionamento dei parafanghi. Nell’ambito prodotti per la casa abbiamo 3 casi di rischio di lesioni dovute alla rottura di tazze per surriscaldamento e un caso di ustione. Un caso di rischio chimico per utilizzo di vernice contenente un livello eccessivo di piombo. Nel settore giocattoli vi sono diversi rischi rilevati: 2 casi di soffocamento, un caso di lesione causato dalla rottura del pedale di accelerazione del giocattolo e un caso di possibile ingestione di batterie.

 

Qui di seguito il link per visualizzare i prodotti elencati precedentemente.

Recalls Product Safety United States

 

 

 

RECALLS PRODUCT SAFETY AUSTRALIA

Questo mese mettiamo in evidenzia casi di prodotti non conformi alle leggi dello stato Australiano per diverse motivazioni.

Per quanto riguarda gli articoli per l’infanzia e attrezzature per bambini sono stati riscontrati 3 casi di rischio di soffocamento e lesioni, in quanto i lettini per bambini non sono conformi allo standard di sicurezza obbligatorio australiano. Le culle non soddisfano i requisiti di progettazione, costruzione, prestazione ed  etichettatura. Si è riscontrato un altro caso di rischio soffocamento e gravi lesioni interne dovute ad un eventuale ingerimento di una componente del giocattolo LED Fidget Spinner, a causa della mancanza di protezione nel vano batteria. Nel settore apparecchi e attrezzature per illuminazione evidenziamo un caso di lesione: il sistema di sospensione della lampada non è in grado di reggere il peso. Nell’ambito apparecchiature e attrezzature elettroniche vi è un caso di rischio di scossa elettrica; un caso di asfissia, causato dalla perdita di gas di una stufa da campeggio; un caso di ustione e lesioni perché vi è un contatto diretto con olio caldo dovuto ad un difetto di fabbricazione. Nel settore vestiti e accessori rileviamo un caso di occhiali da sole che non contengono marcature e l’etichettatura appropriati che identificano la classificazione di categoria come richiesto dalle norme del paese. Per il settore apparecchi e attrezzature a gas vi è un caso di lesione e ustione dell’ utente perché  il vetro di protezione del camino a gas è di facile rottura.

 

Qui di seguito il link per visualizzare i prodotti elencati precedentemente.

 

Product Safety Australia

Rapex Report 16 – 20 Maggio 2017

Questo mese segnaliamo i casi di non conformità  alle Direttive Europee di prodotto, per le seguenti motivazioni: rischio chimico (42 casi), rischio lesioni (15 casi), rischio ambientale (1 caso), rischio asfissia (5 casi), rischio ustione (9 casi), rischio soffocamento (39 casi), rischio scossa elettrica (19 casi), rischio danneggiamento udito (1 caso), rischio strangolamento (7 casi), rischio ferite da taglio (2 casi) e rischio esplosione (2 casi).

rapex-report-16-20-maggio-2017